LOCAZIONE: RIPARTIZIONE SPESE STRAORDINARIE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO
Non è sempre agevole capire a chi spetti sostenere le spese relative ad un immobile condotto il locazione .
La legge sulle locazioni degli immobili urbani (Legge 392/78) nell'elencare una serie di spese poste a carico dell'inquilino individua nella differenziazione spese ordinarie e spese straordinarie il criterio di ripartizione ma anche questo nella pratica non è così semplice.
Proprio per tale motivo, è più volte intervenuta la giurisprudenza.
Cercando di semplificare la questione, può essere utile distinguere le spese in due diverse categorie: quelle condominiali, o comunque relative a parti in comune, e quelle correlate in modo diretto all'utilizzo e alla manutenzione dell'immobile locato.
Spese condominiali.
In linea di massima le spese condominiali sono a carico dell'inquilino . Rientrano in tale categoria le spese per la pulizia di scale e ascensore e quelle per luce, acqua e riscaldamento delle parti comuni. Sono altresì a carico dell'inquilino le spese relative a manutenzione in abbonamento di ascensore e autoclave, nonchè la pulizia dei camini, la riparazione e verniciatura dei cancelli e lo spurgo delle reti fognarie.
Se invece si tratta di spese per il totale rifacimento dei relativi impianti, allora queste sono a carico del proprietario . Saranno quindi sostenute dal proprietario le spese relative all'installazione di recinzioni e cancelli nonchè quelle relative al restauro integrale delle facciate.
Nel caso in cui l'inquilino non provveda al pagamento di quanto spetta allo stesso, allora vi provvederà il proprietario al quale è riconosciuto il diritto di rivalsa nei suoi confronti. Il proprietario può chiederne il rimborso entro 60 giorni. Il mancato pagamento per oltre due mensilità può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione.
Spese relative all'immobile.
E' con riferimento all'immobile che viene chiaramente in rilievo la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Sono a carico dell' inquilino , le spese relative alla piccola manutenzione , come le spese dovute a riparazione causate dal normale deterioramento o uso del bene come, ad esempio, le riparazioni degli impianti idrici o elettrici nonché il mantenimento di pavimenti, pareti e soffitto.
Spettano invece al proprietario i costi relativi a casi imprevisti e a vetustà dell'immobile nonché le opere necessarie per adeguare l'immobile alle normative vigenti.
Qualora l'inquilino, per urgenza dell'intervento di riparazione, si veda costretto a sostenere le relative spese pur essendo queste a carico del proprietario, potrà richiederne il rimborso purchè abbia provveduto immediatamente a comunicare le spese sostenute.
Si evidenzia poi come detta ripartizione proprietario-inquilino vale anche in materia di separazione e divorzio con riguardo alle spese sostenute per l' abitazione familiare intestata ad uno o entrambi coniugi e abitata da uno soltanto di questi.