La riabilitazione penale
Trattasi di un istituto disciplinato dal codice penale agli art. 178 e 179, annoverato quindi tra le cause di estinzione della pena.
La sentenza e il decreto penale di condanna, oltre all'applicazione della pena principale producono effetti ulteriori inerenti l'applicazione di pene accessorie che possono ostacolare il pieno reinserimento del condannato nella società.
La riabilitazione penale contente proprio di eliminare le limitazioni derivanti dalla condanna come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici.
A quali condizioni può essere concessa?
Le condizioni che devono sussistere per poter richiedere la riabilitazione sono specificatamente indicate dall'art. 179 c.p.
1. tempo: devono essere decorsi:
- 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è comunque estinta
- 8 anni nel caso in cui sia stata dichiarata la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.
- 10 anni se è stata dichiarata la abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
In caso di sospensione condizionale della pena, il termine decorre dal momento in cui decorre il termine di sospensione a meno che non si tratti di pena inferiore a un anno e il danno sia stato riparato interamente attraverso restituzione o risarcimento prima della sentenza di primo grado. Ciò vale anche nel caso in cui il colpevole si sia adoperato per attenuare le conseguenze del reato.
2. buona condotta: il condannato deve dare prova di aver tenuto una buona condotta in modo costante ed effettivo. Lo stesso quindi deve essere astenuto dal compimento di reati e deve dimostrare di avere uno stile di vita improntato al rispetto della legge.
Quando non può essere concessa
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia sottoposto a misura di sicurezza (diversa dall'espulsione dello straniero e dalla confisca) e il relativo provvedimento non è stato revocato, oppure risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni civili derivanti dal reato come ad esempio il pagamento delle spese processuali.
Procedimento
La richiesta di riabilitazione deve essere presentata dall'interessato, anche a mezzo di un legale, al Tribunale di Sorveglianza del distretto in cui risiede e deve contenere l'indicazione dei presupposti , allegando tutta la documentazione necessaria a attestare l'esistenza dei requisiti richiesti.
Nel procedimento è indispensabile l'assistenza di un difensore.
Dopo l'udienza, il Tribunale deciderà con ordinanza circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
L'eventuale ordinanza di accoglimento verrà annotata nella sentenza di condanna e comunicata a tutti gli Uffici interessati.
In caso di rigetto, l'interessato potrà presentare ricorso per Cassazione.
Nel caso in cui il rigetto sia generato dalla mancanza del requisito della buona condotta, l'istanza non potrà essere ripresentata prima di due anni dalla data in cui il provvedimento di rigetto è divenuto irrevocabile.
Revoca
La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette, entro 7 anni, un nuovo delitto non colposo per il quale è prevista la reclusione per un periodo non inferiore a 2 anni o una pena più grave.
In caso di revoca, tutte le pene accessorie e gli effetti penali che erano stati estinti dalla riabilitazione vengono ripristinati.