Diritto Civile
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Separazione
Divorzio
Diritto di Famiglia
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto del Lavoro
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Sinistri Stradali
Risarcimento Danni

La querela

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 06, 2022

Secondo la definizione classica, la querela non è altro che la condizione di procedibilità preliminare all’instaurarsi di un procedimento penale, nel caso in cui la punizione del presunto colpevole sia lasciata alla discrezionalità della vittima del reato o persona offesa, titolare, appunto, del diritto di querela.

Pertanto sono punibili a querela tutti i reati per i quali, per esclusione, non debba procedersi d’ufficio (i cui casi sono esplicitamente previsti dal Codice Penale) o dietro richiesta o istanza di procedimento.

Nel caso delle persone giuridiche il diritto di querela spetta a chi ne ha la rappresentanza, così come per l’ente di fatto tale diritto spetta a tutti i componenti dell’ente. Spetta invece ai genitori o al tutore legale o al curatore speciale esercitare questo diritto quando la persona offesa dal reato sia un minore di 14 anni o un interdetto per infermità di mente.

Come stabilisce l’art. 124 del Codice Penale è molto importante che il diritto di querela venga esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Fanno eccezione a questa regola i reati di violenza sessuale previsti dagli articoli 609 bis, 609 tre e 609 quater c.p., per i quali la querela può essere presentata entro 6 mesi e non può essere revocata.

Quando il reato sia in danno di più persone, la querela potrà essere presentata anche da una sola di esse; allo stesso modo una denuncia nei confronti di uno degli autori del reato può estendersi a tutti gli eventuali co-autori. Il diritto a proporre querela si estingue con la morte della persona offesa.

La querela può essere proposta per iscritto o oralmente, occorre solo che sia indicato esattamente il fatto, il presunto autore (se conosciuto) nonché eventuali testimoni e/o documenti a supporto (es. referti medici).

La parte offesa dal reato dovrà mantenere intatta la volontà di ottenere soddisfazione giuridica anche successivamente alla presentazione della querela (costituendosi parte civile nel corso del processo penale eventualmente instaurato, al fine di ottenere un risarcimento del danno). In caso contrario avrà la possibilità di rinunciare (preventivamente) o rimettere (successivamente) la querela.

Nell’ambito del diritto processuale civile esiste anche la querela di falso (art. 221 c.p.c.); trattasi di un’istanza volta ad ottenere l’accertamento, da parte del giudice, della falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata giudizialmente. In questo caso la querela può essere proposta da colui contro il quale si vuol far valere la scrittura, in qualsiasi grado di giudizio, finché non sia stata accertata la veridicità del documento con sentenza passata in giudicato. La competenza per materia spetta al Tribunale mentre la decisione sarà sempre di spettanza del Collegio il quale si pronuncia, appunto, con Sentenza. Se deciderà per il rigetto della querela, ordinerà la restituzione del documento con annotazione della sentenza sullo stesso e possibile condanna del querelante a pena pecuniaria. Se invece il Collegio accoglierà la querela, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 537 c.p.p.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto