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Inidoneità dell’obbligo del vaccino imposto ai sanitari rispetto alla reale tutela della salute pubblica e sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza: Sentenza n.275/2022 R.G. Tribu

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 04, 2022

La sentenza n. 275/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 12 aprile 2022 apre una riflessione importante in relazione all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 stabilito dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 ed alla sua inosservanza da parte di un sanitario. Nello specifico, la pronuncia ha deciso il caso di un dipendente della Asl n.6 Euganea.


Nel testo della sentenza si fa riferimento, in primo luogo, alla non conformità delle norme sopra richiamate rispetto agli artt. 3 e 32 della Costituzione, quanto meno sotto il profilo della ragionevolezza.


Giova infatti ricordare che costante giurisprudenza costituzionale ha statuito una limitazione al diritto alla salute ed alla autodeterminazione terapeutica solo nel caso in cui sia da tutelare l’interesse dell’intera collettività; al contrario, ogni essere umano ha la libertà di decidere autonomamente se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari.


Dunque, nel caso che qui interessa, se da una parte la pronuncia spiega come lo scopo della vaccinazione sia appunto la tutela della salute, non tanto del lavoratore, quanto di tutti gli utenti della struttura (con particolare riferimento ai soggetti fragili), d’altra parte precisa come tale obbligo, nei fatti, non riesca poi a realizzarlo, non riuscendo, tale imposizione, a preservare la salute dei pazienti.


Questo perché è ormai appurato scientificamente come una persona possa comunque, pur essendosi sottoposta all’intero ciclo vaccinale, contrarre il virus e dunque trasmetterlo ad altre persone (così come emerso dai dati forniti dal Ministero della Salute).


Ecco che emerge il concreto dubbio sulla ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale rispetto alla reale efficacia nella tutela della salute pubblica e nel mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza.


Infatti il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi altre persone presenti sul luogo di lavoro, sostiene sempre il Tribunale, è che egli stesso si sottoponga periodicamente ad un tampone (mentre la vaccinazione dello stesso lavoratore non è garanzia del fatto che egli, in quel momento, non sia infetto).


In conclusione, il giudice del Tribunale di Padova ha, per questi motivi, accolto il ricorso del lavoratore ed ordinato al datore di lavoro il suo immediato ripristino nella mansione lavorativa, alla sola condizione di sottoporsi, periodicamente e a proprie spese, a test molecolare o antigenico per la rilevazione del virus.


Si allega anche il link della Sentenza integrale: Tribunale di Padova 275_2022



Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto