GRATUITO PATROCINIO: cosa è e come funziona
Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Proprio sul diritto di difesa si fonda l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, noto anche come gratuito patrocinio.
Trattasi di uno strumento che garantisce il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste.
L'onorario dell'avvocato sarà poi posto a carico dello Stato.
E’ previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi.
CHI PUO' BENEFICIARNE
Hanno diritto al gratuito patrocinio tutti i cittadini italiani, nonché coloro che risultano essere privi di cittadinanza. Hanno altresì diritto ad esservi ammessi gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche nonché gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il limite di reddito varia di anno in anno.
Per il 2018, potrà richiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chi possiede un reddito imponibile, risultante dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a euro 11.493,82 euro
E’ escluso dal gratuito patrocinio chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi intenti una causa per cessione di crediti.
Nei giudizi penali è altresì escluso chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più avvocati.
COME SI OTTIENE
In sede civile
Il soggetto interessato dovrà presentare personalmente o mediante il difensore la relativa domanda alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati allegando la documentazione attestante il reddito del proprio nucleo familiare.
In sede penale
Occorre presentare una domanda all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore. Ciò può avvenire anche in udienza
Il magistrato valuterà la domanda e, con decreto motivato, potrà:
- dichiararla inammissibile
- ammetterla
- rigettarla.
In caso di rigetto, l'interessato potrà proporre ricorso nei successivi venti giorni, davanti al Presidente del tribunale o della Corte d'Appello.
Obblighi dell'avvocato.
L'avvocato, una volta assunto l'incarico, non potrà rinunciarvi se non per giustificati motivi. Diversamente, commetterebbe un illecito sanzionato a livello disciplinare.
È altresì previsto dal medesimo codice deontologico che l'avvocati non accetti incarichi per i quali non ha la necessaria competenza.
Per questo motivo l'elenco degli avvocati iscritti al patrocinio a spese dello stato è distinto in sezioni di competenza.
Pertanto, se il legale individuato nell'elenco ha le competenze necessarie e non sussistono motivi di incompatibilità con altre parti della causa, non potrà rifiutare l'incarico