FERMO AUTO PER CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE
Spesso accade che i tentativi espletati per recuperare i propri crediti non portino i risultati sperati.
Il legislatore ha da qualche anno introdotto un nuovo strumento, ovvero il pignoramento del veicolo. Andare infatti a privare un soggetto del proprio mezzo di trasporto costituisce sicuramente un forte incentivo a provvedere al pagamento di quanto dovuto o quantomeno a cercare un accordo con il proprio creditore.
A questa conclusione è arrivata pure l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, sempre più frequentemente, a fronte delle cartelle non pagate, procede con il fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che persiste fin quando non sarà stato estinto l'intero debito.
In particolare, il fermo amministrativo è un atto attraverso il quale l’Agenzia “ferma” appunto il veicolo, rendendone così impossibile la circolazione, la rottamazione e la radiazione dal P.R.A.
La circolazione con veicolo sottoposto a fermo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 731 a 2.928 euro nonché la confisca del veicolo.
Come evidente da quanto appena affermato, il fermo amministrativo non implica l'impossibilità di vendere il veicolo. Tuttavial'acquirente del veicolo non potrà a sua volta ne' utilizzarlo ne' rottamarlo, almeno fino all'estinzione del debito.
Nessuna limitazione è prevista per la tipologia di cartella non pagata.
Il fermo infatti può essere disposto per cartelle inerenti debiti di qualsiasi natura e di qualsiasi importo, purchè eccedente i 50 euro
Tuttavia, la giurisprudenza ha evidenziato la necessità che sussista una proporzione tra il valore del debito e il fermo amministrativo.
Requisiti di legittimità del fermo amministrativo:
- notifica della cartella: al debitore deve essere notificata la cartella esattoriale, dalla quale devono chiaramente risultare alcuni dati quali, ad esempio, il ruolo, l’ente creditore, l'importo e la natura del credito.
- notifica del preavviso di fermo amministrativo: dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, qualora il debitore persista nell'inadempimento (quindi non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto oppure alla richiesta di rateizzazione) l'Agenzia delle Entrate Riscossione può provvedere alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, con il quale avvisa il debitore che qualora non provveda al pagamento entro un certo termine, provvederà all'iscrizione del fermo sul veicolo, del quale devono essere specificati marca e targa.
N.B. Il preavviso di fermo interrompe la prescrizione ed è un atto impugnabile.
- Comunicazione : in caso di debito di importo inferiore a mille euro, l’agente della riscossione dovrà inviare al debitore una comunicazione dalla quale risulti il dettaglio delle somme iscritte a ruolo. Solo dopo che saranno decorsi 120 giorni da tale comunicazione l'Agenzia potrà procedere a iscrivere il fermo amministrativo.
- Iscrizione del fermo amministrativo al Pra: trascorsi 30 giorni senza che sia intervenuto il pagamento di quanto dovuto, l'Agenzia potrà provvedere all'iscrizione senza ulteriori comunicazioni.
Se non sono rispettati i passaggi procedurali oppure mancano i requisiti fondamentali previsti dalla legge, il fermo sarà illegittimo.
Sarà possibile comunque evitare il fermo mediante il pagamento integrale del debito, mediante proposizione di istanza di rateizzazione oppure dimostrando che il veicolo è un bene strumentale alla propria professione.
Infine, si potrà evitare il fermo presentando istanza con la quale si dimostra che il veicolo è destinato a uso di persone disabili.
È possibile sospenderlo?
Come abbiamo visto, il debitore può presentare un’istanza di rateizzazione : al momento del pagamento della prima rata, il debitore potrà richiedere la sospensione che, se concessa, comporta che il veicolo possa circolare liberamente.
Se però il debitore decade dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento di un certo numero di rate, il fermo tornerà ad essere pienamente efficace.
Come e a chi si presentano eventuali contestazioni?
Sia il fermo che il relativo preavviso possono essere impugnati dinanzi al Giudice sia per vizi formali che per vizi sostanziali , purchè si tratti di vizi propri dell'atto.
L'impugnazione dei predetti atti deve essere compiuta dinanzi al giudice competente come di seguito individuato:
- multe: Giudice di Pace,
- imposte e tasse: Commissione tributaria
- contributi previdenziali e assistenziali: Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.