Diritto Civile
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Separazione
Divorzio
Diritto di Famiglia
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto del Lavoro
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Sinistri Stradali
Risarcimento Danni

ETILOMETRO: COSA FARE E COSA NON FARE

Per essere definiti “in stato di ebbrezza” e non poter guidare bisogna avere almeno 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, al di sotto di questa soglia non si rischia nulla. Dopichè la legge prevede tre diversi scaglioni a seconda dell’entità dell’alcol nel sangue:

- con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l si va incontro ad una sanzione amministrativa da € 500 ad € 2000 e alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

- con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l si subisce l’ammenda da € 800 ad € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. In tal caso verrà aperto un procedimento penale;

- con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono previste sanzioni ancora più severe, sempre di carattere penale. Andremo incontro ad un’ammenda da € 1.500 ad € 6.000, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell’auto (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

In caso di rifiuto di fare l’alcoltest, non può essere imposto di soffiare nel “palloncino”. Tuttavia, il conducente sarà multato con la stessa sanzione di chi ha la soglia di alcol nel sangue superiore a 1,5 gr/l, ossia quella più alta.

Anche fingere di non poter soffiare per patologie respiratorie non serve poiché per giurisprudenza pacifica sono equiparate al rifiuto di sottoporsi all’etilometro con la conseguenza, anche in questo caso, che si subisce la multa per il livello di alcol più alto.

Per quanto riguarda le motivazioni che addossano la colpa della positività all’etilometro all’assunzione di farmaci, collutori, reflusso gastroesofageo sono state sempre rigettate dai giudici poiché serve una valida perizia che dimostri la correlazione tra questi fattori con la positività al test dell’alcol.


La polizia, prima di effettuare l’alcoltest, deve invitare il conducente a nominare un avvocato di fiducia. Tale avviso può essere contenuto anche solo nel verbale. Diversamente le sanzioni sono illegittime.

Se la polizia non ha con sé l’alcoltest può costringerti a fare il prelievo del sangue in ospedale solo in caso di incidente nel quale siano necessarie delle cure mediche. Se non ha la strumentazione può altresì costringerti ad andare in caserma in caso di incidente e in caso di sintomi esteriori che facciano pensare ad uno stato di ebrezza quali ad esempio gli occhi rossi, l’alito vinoso, l’instabilità e le difficoltà a parlare.

Queste sono in estrema sintesi gli scenari che si possono aprire per chi decide di mettersi alla guida dopo aver bevuto. Il consiglio quindi è sempre quello di astenersi dal farlo, non solo per le conseguenze, anche penali, che possono ricadere su di voi, ma anche per salvaguardare l’incolumità degli altri.



Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto