DIVORZIO: obbligo di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Spesso, purtroppo, accade che il coniuge obbligato a contribuire al mantenimento si sottragga a questo obbligo e smetta di corrispondere quanto dovuto.
Se il coniuge percepisce uno stipendio , è previsto dall'art. 8 della legge sul divorzio uno strumento che consente di agire senza l'intervento del giudice come invece accade nel caso di pignoramento, mobiliare o immobiliare che sia.
Si tratta dell' obbligo di pagamento diretto da parte del datore di lavoro , uno strumento semplice che può essere attivato con il solo intervento dell'avvocato.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del coniuge obbligato, sarà necessario inviare una lettera di messa in mora ovvero una richiesta di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertimento che decorsi inutilmente i 30 giorni ci si rivolgerà direttamente al datore di lavoro.
Trascorsi i 30 giorni, l'avvocato notificherà al datore di lavoro una richiesta di pagamento facendo riferimento al provvedimento in virtù del quale il lavoratore è obbligato al pagamento e allegando detto provvedimento.
A seguito del suo ricevimento, il datore di lavoro sarà tenuto a versare direttamente l'assegno divorzile al coniuge creditore, detraendolo dallo stipendio.
Nel caso in cui poi anche il datore si dimostri inadempiente di fronte a questo obbligo, allora il creditore potrà agire direttamente nei suoi confronti ricorrendo, in questo caso, al Tribunale competente.
E' bene tener presente tuttavia che questa procedura è possibile solo per il divorzio in quanto in caso di separazione è sempre necessario l'intervento del Giudice, così come potrebbe rendersi necessario per recuperare le somme non corrisposte relative ai mesi precedenti mediante le tradizionali procedure esecutive.