COGNOME: come cambiarlo o aggiungere quello della madre
Generalmente, al momento della nascita il figlio prende il cognome del padre.
Tuttavia, il nostro ordinamento riconosce alcuni strumenti attraverso i quali l'altro genitore oppure il figlio stesso una volta divenuto maggiorenne, può modificare il proprio cognome.
Sarà quindi possibile aggiungere il cognome della madre a quello del padre oppure addirittura ottenere la sostituzione dei due cognomi e questo può avvenire per vari motivi come ad esempio l'esistenza di un provvedimento di un Giudice oppure il carattere ridicolo e imbarazzante dell'originario cognome.
Il procedimento.
Il primo passo da compiere è la richiesta al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui è stata registrata la nascita .
La richiesta, come abbiamo visto, deve però essere motivata e i possibili motivi sono molteplici.
Ad esempio può derivare dal fatto che la madre appartiene ad una famiglia famosa oppure dall'esistenza di un legame estremamente profondo tra madre e figlio. In questo caso sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
Diversamente, il consenso non è richiesto in caso di provvedimento del Giudice che dichiara la decadenza dalla patria potestà. In questo caso il genitore potrà agire senza che sia necessario il consenso del genitore dichiarato decaduto.
Il Prefetto valuterà le motivazioni e, qualora le ritenga valide, trasmetterà il fascicolo al Ministero dell'Interno per l'emissione del decreto di accoglimento.
Questo decreto dovrà essere affisso nell'Albo Pretorio del Comune di residenza per 30 giorni.
Se in questo arco di tempo nessuno presenta opposizione , il decreto diventerà definitivo e i genitori o il genitore richiedente dovranno provvedere a presentare in Prefettura copia dell'avviso di affissione e una relazione che attesti l'avvenuta affissione.
Sarà a questo punto che il Prefetto emetterà un decreto definitivo con il quale autorizzerà il cambiamento del cognome.
In caso di rigetto
Se il Prefetto non ritiene di accogliere la richiesta, il soggetto interessato potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni oppure potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica del rigetto .