Cessazione del diritto di abitazione nella casa familiare
Avv. Guglielmo Mossuto • lug 08, 2022
Il diritto di abitazione nella casa familiare, spesso definita erroneamente casa coniugale, considerando che ormai il diritto di abitazione può essere riconosciuto anche al cosiddetto convivente, è il diritto a continuare ad abitare nella casa familiare, che spetta ad uno dei coniugi a seguito della cessazione del matrimonio. La casa viene assegnata dal giudice a quello che verrà poi definito il genitore collocatario, cioè quello con cui andranno a vivere i figli e questo perché l’assegnazione della casa familiare è conseguenza diretta della collocazione della prole. È proprio la tutela della prole il senso di questa prassi. Fin dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, le norme del codice civili poste a tutela nucleo familiare hanno messo al centro la tutela della prole e lo sviluppo del suo benessere, per quanto possibile, anche a fronte di situazioni spiacevoli. Si vuole evitare la sofferenza di un trasferimento, con l’instabilità che esso comporterebbe, che si andrebbe ad aggiungere al trauma della divisione dei genitori. Se – per il tribunale – uno dei due genitori è più idoneo a vedersi affidati i figli, allora la casa familiare spetta a lui e il giudice disporrà per il diritto di abitazione. L’eventuale fine di questo diritto, può avvenire solo quando viene a mancare il presupposto per cui il diritto è stato attribuito, ossia la tutela della prole. Ad esempio, il giudice revoca il diritto di abitazione quando i figli diventano economicamente indipendenti. Essendo infatti in grado di sostenersi da soli, con un reddito autonomo, non necessitano più di tutela. Altri casi di revoca da parte del giudice del diritto di assegnazione della casa familiare corrispondono alle seguenti situazioni di fatto: i figli non convivono più col genitore collocatario (da intendersi come trasferimento definitivo), i figli per inattività (non ricercano occasioni lavorative) o per mancato svolgimento di un percorso formativo non hanno più diritto al mantenimento, il genitore collocatario cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, convive nella casa familiare con un’altra persona in modo stabile, o contrae nuovamente matrimonio.