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AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA': legittimazione e presupposti

In materia di filiazione legittima, il nostro ordinamento detta all'art. 231 una presunzione di paternità , ovvero che il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Uno degli strumenti offerti per vincere queste presunzioni è appunto l'azione di disconoscimento di paternità.

L'azione di disconoscimento della paternità ha ad oggetto infatti la mancanza del rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

Sono quindi legittimati ad agire:

- il figlio, rappresentato da un curatore speciale se ancora minorenne

- la madre

- il marito

Diverse poi possono essere le cause poste a fondamento dell'azione. In particolare si può agire per:

- impugnativa della maternità in quanto il figlio non è stato partorito dalla donna indicata nell'atto di nascita come madre;

- nullità del matrimonio per bigamia, incesto o malafede di entrambi i coniugi

- nascita del figlio prima del matrimonio o dopo trecento giorni dalla cessazione del matrimonio

- nascita del figlio dopo trecento giorni dalla separazione legale dei coniugi

- mancanza di coabitazione tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita

- impotenza del marito

- adulterio della moglie nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita

In base al soggetto che agisce, l'azione di disconoscimento è sottoposta a termini diversi, ovvero:

- il figlio: l'azione è imprescrittibile e potrà pertanto essere esercitata in qualunque momento. Se invece il figlio è minorenne, il Tribunale provvederà alla nomina di un curatore speciale che eserciterà l'azione nel suo interesse. Ciò avviene su istanza del figlio minore che abbia compiuto i quattordici anni oppure del pubblico ministero o dell'altro genitore, in caso di minore di 14 anni.

- la madre: sei mesi dalla nascita del figlio oppure dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza del marito al tempo del concepimento. La madre non potrà comunque più promuovere l'azione una volta trascorsi cinque anni dalla nascita del figlio

- il marito: un anno dal giorno della nascita se si trovava al tempo della nascita nel luogo in cui è nato il figlio; un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza o dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento se prova di averlo ignorato in detto momento. Così come per la madre, anche in questo caso l’azione non può comunque essere proposta oltre cinque anni dalla nascita del figlio.

Il termine è sempre di un anno anche nel caso in cui non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita. Tale termine però decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

I suddetti termini vengono sospesi in caso di interdizione per infermità di mente o condizioni di abituale grave infermità mentale che renda la parte incapace di provvedere ai propri interessi: l’azione potrebbe comunque essere proposta da un curatore speciale previa nomina e autorizzazione del Giudice.

Nel caso in cui poi uno dei soggetti legittimati deceda prima di aver esercitato l'azione, il nostro ordinamento prevede la trasmissibilità del diritto d'azione.

Per quanto riguarda la madre e il presunto padre, l'azione può essere esercitata da discendenti o ascendenti ma solo se non è ancora decorso il termine di un anno; in questo caso il nuovo termine decorrerà dal decesso del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se nato dopo il decesso o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se invece il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è deceduto, sono ammessi ad esercitarla il coniuge o i discendenti nel termine di un anno dal decesso o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Per quanto riguarda infine i fatti da provare, la sola dichiarazione con la quale la madre nega la paternità non è considerata prova . Sarà dunque necessario provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno diverse e incompatibili con quelle del presunto padre e comunque sarà necessario provare ogni fatto volto a escludere la paternità.