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Violenza sessuale e applicazione aggravanti

Sta facendo molto discutere la sentenza di ieri della terza sezione penale della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale.

Tuttavia, per formare un pensiero giusto e ancorato su basi certe occorre conoscere e capire quella che è la normativa in materia, partendo dalla quale la Cassazione è giunta a questa decisione.

Il fatto.

Siamo nel 2009, due uomini e una ragazza cenano insieme. Lei beve tanto che, non riuscendo a risalire in camera, viene accompagnata dai due uomini. Qui i due abusano della donna.

Dopo qualche ora la donna si reca al Pronto Soccorso e racconta quanto accaduto.

Nel 2011 i due uomini vengono assolti in quanto la donna non viene considerata attendibile dal Tribunale.

Nel 2017 la Corte d'Appello, basandosi sul fatto che nel referto del pronto soccorso risultava che la donna presentava segni di resistenza, applicando l'aggravante dell'uso di sostanze alcoliche, condannava i due uomini a tre anni di reclusione.

I legali dei due uomini presentavano ricorso affermando che ne' vi era stata una violenza sessuale ne' tantomeno una riduzione in stato di inferiorità visto che la donna aveva volontariamente abusato di sostanze alcoliche.

La sentenza della Corte di Cassazione . [1]

La Corte, con la sentenza in commento, ha ribadito la responsabilità dei due uomini per la violenza sessuale ritenendo che vi siano tutti gli elementi per configurarsi lo stupro ma ha annullato la sentenza della Corte d'Appello con riferimento all'aggravante.

La Cassazione ha infatti evidenziato come l'aggravante trovi applicazione quando sia stato il soggetto attivo del reato (in questo caso i due uomini) a ricorrere all'utilizzo di alcool, somministrandolo alla vittima, così da ridurla in uno stato di inferiorità che possa facilitare la violenza.

Con questo però non afferma che l'abuso di alcol non incida sulla valutazione; questo vi incide ai fini della valutazione del valido consenso prestato dal soggetto passivo ma non con riguardo all'applicabilità dell'aggravante.

La normativa in materia

Afferma l'art. 609 bis codice penale: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di infeirorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

Il successivo art. 609 ter prevede le aggravanti cd. speciali, ovvero quelle previste solo per questa tipologia di reato, affermando: “La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi (…) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa”.

Presupposti di tutti i reati sessuali sono:

- la costrizione ovvero il contrasto tra la volontà del soggetto attivo e di quello passivo

- l'induzione a un rapporto sessuale, nel caso in cui il soggetto passivo non risulti in grado di dare il proprio consenso.

L'aggravante sopra riportata si applica solo qualora chi abbia costretto o indotto la persona offesa al rapporto sessuale abbia anche somministrato una sostanza alcolica, narcotica, stupefacente, etc.

La Corte di Cassazione quindi non ha affermato che lo stato di inferiorità della donna, in quanto volontario, costituisce un'attenuante.

La violenza sessuale è stata riconosciuta!

La Corte di Cassazione ha solo evidenziato che, come emerge dal testo degli articoli regolanti la materia, non si può applicare l'aggravante in quanto nel caso di specie è stata la donna a abusare volontariamente di sostanze alcoliche senza che i due uomini avessero con riguardo all'abuso di alcool alcuna responsabilità.

by Avv. Guglielmo Mossuto