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Risarcimento Danni

Va restituito lo stipendio al lavoratore sospeso perché non vaccinato.

Avvocato Guglielmo Mossuto • feb 11, 2022

Decreto del TAR Lazio n. 726 del 2/02/2022.

Va restituito lo stipendio al no vax sospeso.


E' quanto ha stabilito il TAR del Lazio con decreto n. 726/2022 accogliendo il ricorso di un dipendente pubblico, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per violazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde.

Sospendere la retribuzione, unica forma di sostentamento di vita, presenta infatti profili di dannosità grave e irreparabile.



La vicenda.

Un lavoratore ricorre al TAR del Lazio contro il Ministero della Giustizia per chiedere l'annullamento, in primo luogo, del provvedimento del 4 gennaio 2022 che gli è stato notificato lo stesso giorno e con il quale è stata disposta la sua sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio del primo ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo e, in ogni caso non oltre il termine di 6 mesi, a partire dal 15 dicembre 2021, come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.L. 172/2021.

Chiede quindi anche l'annullamento di tutta un'altra serie di provvedimenti che impongono la certificazione verde a certe categorie di lavoratori e di tutti gli atti presupposti, collegati, antecedenti e posteriori, con condanna altresì dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi.


La decisione.

Il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare avanzata in quanto la sospensione della retribuzione e quindi della principale fonte di sostentamento di vita produce in effetti un pregiudizio grave ed irreparabile.

Ha fissato poi un’udienza di trattazione collegiale per il prossimo 25 febbraio poiché vengono sollevate anche questioni relativi a profili di illegittimità costituzionale delle norme che impongono la certificazione vaccinale a certe categorie di lavoratori pubblici.


Segnaliamo che alle stesse conclusioni il Tar Lazio è giunto anche con i successivi decreti n. 721/2022 e 724/2022.


Avv. G. Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto