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TRIBUNALE DI PISA. ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM

Avvocato Guglielmo Mossuto • feb 25, 2022

Per il Tribunale di Pisa (Sentenza n. 1842 depositata il 17 febbraio 2022 emessa dal giudice Dott.ssa Lina Manuali) è illegittimo lo stato d'emergenza per il Covid19 e sono illegittimi tutti i DPCM e la decretazione d'urgenza.
Il Giudice in particolare era chiamato a decidere sulla condanna per il reato ex art. 650 c.p. nei confronti di due prevenuti che avevano violato il primo lockdown di marzo 2020 ed ha concluso assolvendo nella "formula più ampia e favorevole" entrambi perchè il fatto non sussiste e non è più previsto dalla legge come reato


Secondo il giudice lo stato di emergenza è una condizione particolare, che però non è prevista dalla nostra Costituzione.
Si legge infatti che "al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa".

L'assenza di una disciplina specifica dello stato di emergenza nella Costituzione, che non è riconducibile allo stato di guerra, precisa ancora la sentenza, è stata una scelta precisa dei Costituenti, proprio per scongiurare la compressione dei diritti fondamentali.

Continua parlando dei diritti fondamentali, diritti che, anche in presenza di uno stato emergenziale in cui è necessario attuare i principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, non possono essere classificati in base a un ordine gerarchico, perché non c'è gerarchia tra principi fondamentali.
Questa premessa per sostenere che qualora l'esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire comunque "nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità". E ancora “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario".
Inoltre il giudice di Pisa rileva come i DPCM siano solo atti di natura amministrativa, che hanno limitato in modo del tutto illegittimo diritti che, la Costituzione, prevede possano essere compressi solo in casi determinati e in forza di un provvedimento legislativo.

Con il susseguirsi di decreti legge e Dpcm, spesso in sovrapposizione tra loro, si è assistito, rincara il tribunale pisano, "all'introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sul diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione, con violazione dell'art. 36 Cost., il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonchè fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione". Il tutto, ovviamente, in violazione dell'art. 3 Cost.

Pertanto quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, afferma la sentenza, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, "limite invalicabile" che non può essere superato.

Per cui conclude la Manuali, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito alle questioni di illegittimità, "gli effetti delle misure restrittive, non possono certo protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato d'emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l'adozione".
Quando la situazione emergenziale giunge al suo termine, dunque, "i diritti e le libertà fondamentali devono riespandersi nel loro alveo originale", poichè la loro compressione ha "raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità".

Tale sentenza mette in evidenza come i vari DPCM abbiano violato ripetutamente i diritti fondamentali delle persone contrastando così in maniera evidente i principi sanciti dalla nostra carta costituzionale.

Avv. G. Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto