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TRADIMENTO E ADDEBITO: QUANDO IL CONIUGE TOLLERA IL TRADIMENTO

Dal matrimonio tra marito e moglie derivano alcuni doveri coniugali tra i quali quello della fedeltà reciproca. La violazione di tale dovere comporta delle conseguenze molto serie nei confronti del coniuge adultero.

In particolare se è stato proprio il tradimento a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto, sarà possibile domandare al giudice l’addebito della separazione. Il coniuge che subisce l’addebito perderà in tal modo sia il diritto al mantenimento sia il diritto all’eredità dell’altro coniuge. E se il coniuge traditore versa in uno stato di bisogno avrà soltanto la possibilità di domandare gli alimenti, cioè una somma di denaro sufficiente per il sostentamento. Se la violazione dell’obbligo di fedeltà è stata tale da offendere l’onore e la reputazione il coniuge tradito potrà anche domandare anche il risarcimento del danno.

In giudizio dovrà essere provato, da parte di chi è stato tradito, che proprio il comportamento contrario ai doveri coniugali ha portato la coppia alla separazione. Davanti al Giudice potrà essere portata ogni tipologia di prova, fotografie, video, documenti di varia natura, testimoni etc.. Per ricercare tali prove il “tradito” potrà avvalersi anche dell’ausilio e dell’opera di investigatori privati autorizzati.

Diversamente, qualora il coniuge dovesse “tollerare” il tradimento dell’altro, la richiesta di addebito non sarà più giustificata. E’ il caso ad esempio del marito che subisce passivamente il tradimento della moglie senza dire niente e dopo un pò di tempo i due decidono di lasciarsi per divergenze caratteriali. Per la Corte di Cassazione (Cass. ord. 16691/2020 del 05.08.2020), ai fini dell’addebito, sarà indispensabile effettuare sempre una valutazione complessiva del comportamento tanto del marito quanto della moglie.


Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto