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Storica sentenza della Corte Costituzionale sul doppio cognome dei figli: che succede se i genitori non si mettono d'accordo o se uno dei due vuole imporre esclusivamente il proprio cognome contro il

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’automatica attribuzione del solo cognome del padre al figlio. Al momento si attende una legge che chiarisca tutti i punti fondamentali della questione ma la domanda che è sorta subito spontanea è se alla madre sia da adesso in poi consentito dare il proprio cognome al figlio, contro il volere paterno. Il consenso di entrambi i genitori è sempre necessario?

Il Tribunale di Pesaro ha già analizzato e chiarito alcuni punti della questione.

Innanzitutto occorre precisare che questa sentenza stabilisce una volta per tutte che un figlio appena nato prende, automaticamente, entrambi i cognomi dei genitori, senza che debba intervenire alcun accordo in tal senso. Dunque non avrà alcuna rilevanza il volere contrario di uno dei due genitori rispetto all'attribuzione del cognome dell'altro al figlio.

Nessun padre potrà pertanto opporsi all'aggiunta, al suo cognome dato al figlio, di quello della madre. Stesso discorso per le coppie di fatto, Nè la madre potrà opporsi all’attribuzione del cognome del padre in aggiunta al suo adducendo l'abbandono dell'ex compagno.

Naturalmente il padre dovrà preventivamente aver riconosciuto il figlio come proprio, non potendo la madre dare al figlio il cognome di un uomo che ancora non abbia fatto il riconoscimento (ma potrà eventualmente citarlo in Tribunale per accertarne la paternità tramite test del Dna per poi far disporre il riconoscimento coattivo).

Chiarito che entrambi i cognomi verranno attribuiti automaticamente alla nascita del figlio, resta da stabilire se ci sia un ordine da rispettare. Per prassi l'attribuzione automatica prevede che venga registrato prima quello del padre ma nulla vieta che i genitori possano accordarsi diversamente. Potranno anche mettersi d’accordo sulla eventuale attribuzione di uno solo dei due cognomi.

Se poi i genitori non dovessero accordarsi sarà il Giudice a decidere, sempre tenendo conto degli interessi del minore. Ad esempio potrebbe negare il cognome paterno nel caso in cui il genitore risulti collegato ad ambienti criminali di rilievo nazionale.

Si precisa infine che la sentenza della Corte Costituzionale non ha effetto retroattivo per cui chi sia nato prima di suddetta pronuncia dovrà rivolgersi al Prefetto per poter aggiungere al proprio cognome quello della madre, mentre per i minorenni ci vorrà il consenso dei genitori.

In merito alla questione dei figli dei figli, ossia alle seconde generazioni, sarà poi la legge a disciplinare questo fenomeno e a stabilire quale cognome avrà il figlio di due genitori con doppio cognome.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto