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Separazione dei coniugi e disoccupazione: diritti e doveri.

In caso di separazione, tradizione vuole che la madre resti a vivere nella casa coniugale insieme ai figli mentre il padre dovrà lasciare l'abitazione e corrispondere un contributo al mantenimento per i figli e, talvolta, anche per la moglie.

Posto che negli ultimi tempi la giurisprudenza sembra abbia aperto la strada a soluzioni diverse come l'assegnazione della casa ai figli, in quella che potremmo chiamare la soluzione tradizionale si pone un grande problema nel caso in cui il padre sia disoccupato.

Le esigenze economiche e affettive dei padri separati infatti costituiscono oggi una vera e propria emergenza sociale.

L’assegno di mantenimento che viene previsto a seguito della separazione è un contributo economico che il genitore non collocatario versa per contribuire appunto al mantenimento dei propri figli. Ciò avviene in virtù del fatto che la legge prevede che siano entrambi i genitori a dover provvedere al mantenimento della famiglia, ciascuno secondo i propri redditi e le proprie disponibilità. Il genitore collocatario vi provvede direttamente, mentre l'altro attraverso l'assegno.

L'assegno poi non è predeterminato nel suo ammontare ma sarà il giudice, in sede di separazione, a decidere l'importo, una volta valutati tutti gli elementi a sua disposizione, soprattutto con riferimento a redditi e cespiti patrimoniali di entrambi.

Per anni, la giurisprudenza ha ritenuto che lo s tato di disoccupazione non fosse sufficiente a evitare l'obbligo di contribuire al mantenimento in quanto si tratta di una condizione temporanea alla quale non è automaticamente collegata una totale incapacità economica.

Ciò ancor più nel caso in cui il contributo è destinato a un minore.

Recentemente però la giurisprudenza sembra stia virando verso una diversa posizione. In particolare è stato affermato che qualora il coniuge obbligato versi in gravi difficoltà economiche o sia in stato di disoccupazione e questa sia assoluta, involontaria e incolpevole, egli può legittimamente considerarsi esonerato dall'obbligo di contribuire al mantenimento.

Attenzione però!

Innanzitutto si tratta di pronunce di merito, di Giudici territoriali e pertanto non si può parlare di un vero e proprio cambio di rotta.

Inoltre, non si tratta di un esonero assoluto ma di una sorta di permesso temporaneo , circoscritto al perdurare di una situazione che, si sottolinea, deve essere del tutto involontaria e solo in casi limite, posti all'attenta valutazione del giudice.

Infatti il versamento dell’assegno di mantenimento sarà sospeso fino al miglioramento delle proprie condizioni economiche , ciò al fine di evitare di incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.

Si evidenzia poi che molti Comuni mettono a disposizione dei propri cittadini dei fondi di sostegno al reddito per chiunque si trovi in stato di grave difficoltà economica .

Inoltre, esiste una responsabilità sussidiaria dei nonni nel caso in cui uno dei genitori non sia in grado di provvedere al mantenimento del figlio. In questo caso i nonni, sia materni che paterni, saranno chiamati a sopperire alle mancanze, anche involontarie, del genitore che si trovi in uno stato di indigenza.


by Avv. Guglielmo Mossuto