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SCUOLA E ASSENZE PER COVID

Avvocato Guglielmo Mossuto • feb 04, 2022

E’ legittimo far ripetere l’anno scolastico ad uno studente se le sue insufficienza sono giustificate dalle numerose assenze covid.

Questo è quanto stabilisce una recentissima sentenza del Tar Lazio (Sent. n. 10 del 17.01.2022).

Analizziamo la vicenda:

I genitori di una studentessa liceale avevano proposto ricorso al Tar contro la bocciatura della figlia, avvenuta a giugno 2021. Nello specifico, i ricorrenti hanno evidenziato che la ragazza nel primo quadrimestre aveva riportato solo tre insufficienze, mentre nel secondo quadrimestre aveva fatto numerose assenze a causa del Covid-19 che, anche a seguito di guarigione, le aveva lasciato un aggravamento delle patologie respiratorie di cui soffriva in precedenza.

Nonostante ciò, la studentessa, seppure con difficoltà, aveva seguito le lezioni in Dad durante la malattia.

La coordinatrice di classe aveva tranquillizzato i genitori, dicendo che la situazione si sarebbe risolta per il meglio. Invece alla fine dell’anno scolastico con gli scrutini è arrivata la bocciatura, a causa dell’insufficienze in cinque materie.

I genitori nel loro ricorso lamentavano in primo luogo di non essere stati informati dall’istituto, durante tutto il periodo di degenza della figlia, del suo andamento scolastico. Lamentavano inoltre che, al suo rientro a scuola, gli insegnanti avevano sottoposto la figlia ad una serie di prove scritte che non poteva essere preparata ad affrontare a causa della lunga assenza. In tali prove aveva pertanto riportato delle insufficienze, ma nelle successive interrogazioni orali aveva ottenuto, nella maggioranza delle materie, voti superiori alla media del sette.

Quindi il ricorso proposto al Tar contro il ministero dell’Istruzione si fondava sulla violazione di diverse norme di legge, in particolare veniva contestata la violazione del principio del “buon andamento” dell’amministrazione scolastica, che comporta la necessità di cooperazione tra docenti e studenti, mentre nella vicenda vi era stato un cattivo operato della scuola. Veniva inoltre sollevato il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, perché la delibera contenente il giudizio di non ammissione alla classe successiva era in aperta contraddizione con il reale andamento scolastico della studentessa e non dava rilievo alla patologia di Covid-19 sofferta, che aveva prodotto numerose assenze con significative conseguenze invalidanti.

Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo pertanto legittima la bocciatura della studentessa fondando la decisione sulle seguenti considerazioni:

  • la ragazza era stata assente da scuola a causa del Covid non per lungo tempo;
  • durante il periodo di malattia aveva comunque seguito le lezioni a distanza, durante le quali era stata sottoposta a diverse prove che non aveva superato;
  • la presenza di numerose insufficienze bastava per giustificare la non ammissione alla classe successiva;
  • il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni scolastiche è consentito solo quando il provvedimento adottato risulta irragionevole o illogico, mentre nel caso di specie la decisione della bocciatura era supportata dalle insufficienze;
  • l’informazione alla famiglia sul profitto scolastico dell’alunna era stata comunque assicurata dal Registro elettronico, che i genitori avrebbero potuto facilmente consultare, ed anche dalle comunicazioni informali via WhatsApp dei docenti, con le quali la ragazza era stata stimolata all’applicazione e allo studio.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto