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SALDI: QUALI SONO I DIRITTI DEL CONSUMATORE

Avvocato Guglielmo Mossuto • gen 14, 2022

A livello nazionale la normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 144 del 1998 che prevede tre diverse categorie di vendite straordinarie nelle quali l’esercente deve offrire «condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti».

Si tratta in primo luogo delle vendite di liquidazione, ovvero vendite effettuate «al fine di cedere in breve tempo le proprie merci in qualunque momento dell’anno». In tal caso l’esercente deve comunicare al Comune che la vendita avviene per cessazione dell’attività commerciale, per cessione dell’azienda, per trasferimento dell’azienda in altro locale o per trasformazione o rinnovo dei locali.

Vi sono poi i saldi veri e propri, ovvero le vendite di fine stagione. Si tratta di acquisti che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda in grado di subire un notevole deprezzamento nel caso in cui non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

Infine, il decreto prevede le vendite promozionali mirate a far circolare in breve tempo un certo prodotto.

A livello nazionale la normativa sui saldi stabilisce che, in caso di vendita straordinaria, l’esercente è tenuto ad esibire la percentuale di sconto applicata sul prezzo, indicando sia il costo pre-saldo sia quello scontato. Le Regioni durante la stagione dei saldi devono verificare il modo in cui si svolgono, la corretta informazione pubblicitaria e i periodi e la durata dei saldi. Il commerciante inoltre è tenuto a separare la merce in saldo da quella a prezzo pieno.

E’ scorretto il comportamento del negoziante che inserisce tra la merce in saldo i fondi di magazzino delle precedenti stagioni. Infatti, secondo la normativa ai saldi deve essere proposto quello che è rimasto invenduto in quella stagione e non quello che è rimasto in fondo al magazzino per anni.

Il capo acquistato in saldo può sempre essere cambiato e se il cambio del prodotto acquistato non è possibile perché finito, si ha diritto alla restituzione dei soldi e non solo ad un buono per comprare un altro capo. In caso di capo difettoso, infine, è possibile segnalarlo entro due mesi e non entro una settimana circa, come spesso viene detto ai consumatori. L’unico potere discrezionale del negoziante è quello di consentire o meno la prova dei capi durante i saldi.

Avv. Guglielmo Mossuto


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