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Rifiutarsi di sottoporsi al test antidroga comporta la confisca del veicolo

L’art. 187 del Codice della Strada punisce “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, sostanze quindi in grado di portare a effetti di stordimento o ad allucinazioni. La sanzione si concretizza nell’ammenda compresa tra e 1500 ed € 6000, oltre alla sospensione della patente e alla decurtazione di 10 punti dalla stessa.

Ma cosa succede se mi rifiuto di sottopormi agli accertamenti per guida sotto effetto di stupefacenti?

In caso di controllo stradale, la persona che si rifiuterà di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti vedrà confiscarsi il veicolo in automatico, a meno che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

Il presupposto per la richiesta da parte dell’agente operante è che quest’ultimo abbia un ragionevole motivo di ritenere che la persona sottoposta al controllo versi in uno stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il rifiuto integra infatti il reato previsto dall’art. 187 comma 8 del Codice della Strada. La norma sanziona infatti chi cerca di ostacolare o eludere deliberatamente l’accertamento di una condotta penalmente rilevante, quale la guida sotto effetto di stupefacenti.

Pertanto, chi si rifiuta verrà condannato ai lavori socialmente utili per aver rifiutato di fare il test; inoltre verrà applicata la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, esclusa solo nell’ipotesi in cui risulti che l’auto non sia di proprietà della persona fermata.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto