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Registrare una conversazione di nascosto è legale?

Generalmente registrare una conversazione di nascosto alle altre persone è lecito. In particolare la Corte di Cassazione ha chiarito in più sentenze che chi parla in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato.

Chiunque può utilizzare l’applicazione del proprio cellulare per registrare ciò che dicono altre persone, anche di nascosto. Lo stesso vale anche per una registrazione video o una registrazione telefonica.

Però una cosa è registrare, un’altra è invece l’utilizzo del file. L’audio infatti non può essere divulgato a terzi o pubblicato, altrimenti si commetterebbe una violazione dell’altrui privacy, soprattutto se la comunicazione ha un contenuto riservato.

Invece se si registra una conversazione tra presenti per tutelare i propri diritti è certamente lecito rivelare il contenuto della conversazione alle autorità o al giudice.

Inoltre registrare di nascosto una conversazione non è reato solo se si rispettano determinate condizioni. Altrimenti la condotta ha rilevanza penale e si commette il reato di indebite interferenze nella vita privata altrui. In particolare chi registra deve essere presente al momento della conversazione (non è consentito lasciare una microspia in una stanza e poi andare via ingenerando nei presenti la sicurezza di non essere sentiti) e non è possibile registrare la conversazione nell’altrui dimora o nei luoghi ad essa equiparati.

La Suprema Corte ha chiarito che la normativa sulla privacy (art. 24 D. Lgs. 196/2003) permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Ad esempio la registrazione di conversazioni all’insaputa dei colleghi o del capo è quindi possibile e lecita quando è finalizzata alla difesa di un proprio diritto e all’acquisizione di un mezzo di prova. Ovvero quando il lavoratore registri conversazioni audio o video mosso dall’intento di tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda, minacciata dal comportamento dei colleghi o del capo, e dall’intento di precostituirsi un mezzo di prova a proprio favore.

Altro esempio di situazione tipica in cui si è soliti registrare una conversazione di nascosto è tra coniugi, quando l’uno ammette, dinanzi all’altro, le proprie colpe in violazione del matrimonio (come un tradimento o la volontà di non avere figli). Anche in questo caso la condizione per potersi avvalere del file è di non diffonderlo se non durante il processo affinché il giudice ne valuti il contenuto. Rimane invece vietato dalla legge lasciare un registratore acceso prima di uscire, anche se in casa propria, per registrare ciò che il coniuge dice o fa in propria assenza.

Le registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore potranno quindi essere validamente prodotte in giudizio e potranno costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

Avv. Guglielmo Mossuto