Diritto Civile
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Separazione
Divorzio
Diritto di Famiglia
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto del Lavoro
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Sinistri Stradali
Risarcimento Danni

Reato di guida in stato di ebbrezza. Quando il fatto è di particolare tenuità?

La normativa che prevede la non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di tutte le particolarità della fattispecie in concreto. In senso assoluto non esiste un’offesa tenue o grave, ma è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.

Per la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è necessaria l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza rispetto alle quali nessuna precostituita preclusione di categoria è consentita (in tal senso Sezioni Unite della Corte di cassazione sent. n. 13681 del 25/02/2016).

In tema di guida in stato di ebbrezza e non punibilità per particolare tenuità del fatto si veda tra tante Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 25/03/2019 n. 12863 con cui la Corte di Cassazione respingeva il ricorso del Pubblico Ministero ritenendo che “l’impugnata sentenza avesse fatto buon governo dei principi, ove aveva dato conto della limitata incidenza dell’entità del tasso alcolemico sulla persona dell’imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza, del fatto che gli operanti non avevano segnalato comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti sicché, il Giudice aveva reputato “davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all’assunzione di alcool”. E, correttamente riportandosi ai canoni dell’articolo 133 c.p., valutata la condotta dell’imputato antecedente e susseguente al reato, l’aveva reputata corretta ed incensurabile”.

Ancora Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 3/12/2018, n. 54018 secondo cui “l’elevato tasso alcolemico rilevato nel sangue non è sufficiente ad escludere l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

Sempre inerente Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 29/03/2021 n. 11655 che ha riconosciuto “la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza con tamponamento senza feriti”.

Sul tema anche Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 22/05/2020 n. 15695 che ha riconosciuto “la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza, di notte con tasso 1,04, senza incidenti e per soggetto senza precedenti”.

Rilevante Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35825 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ragione del fatto di particolare tenuità, “trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione; e sotto diverso profilo, per la particolare tenuità dell’offesa, atteso che non si erano prospettati pericoli concreti per la circolazione ma si era trattato di un controllo routinario senza che risultassero palesate condotte inappropriate o pericolose”.

Da ultimo Cass. Pen., sentenza n. 31843/2023, per cui “l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.

Avv. Guglielmo Mossuto