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Qual è la differenza tra alimenti e assegno di mantenimento? Queste somme si possono pignorare?

Avv. Guglielmo Mossuto • giu 10, 2022

Sotto il nome di alimenti rientrano quelle misure di sostegno indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, versate dai familiari più stretti (coniuge, figli, nipoti, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore) alla persona che si trova in condizioni di estremo bisogno economico, tanto da mettere a rischio la sua sopravvivenza.

Gli alimenti sono regolati dall’ art. 438 del Codice Civile, in base al quale devono essere assegnati sia considerando il bisogno di chi li richiede sia di chi li deve somministrare, tenuto conto che quest’ultimo deve far fronte al fabbisogno del richiedente ma anche della propria famiglia.

L’assegno di mantenimento invece è la somma che, in caso di cessazione del matrimonio, il coniuge versa all’ex meno abbiente se questi non è autosufficiente. Il mantenimento è di norma un importo più elevato rispetto agli alimenti, perché deve garantire un tenore di vita decoroso e non soltanto la sopravvivenza.

L’assegno alimentare spetta anche a chi non lavora perché non è nelle condizioni di farlo ed è indispensabile per vivere, quindi è irrinunciabile. Mentre l’assegno di mantenimento viene erogato anche a chi ha un lavoro ed è possibile rinunciarvi in qualsiasi momento.

L’art. 545 del Codice Civile stabilisce che gli alimenti sono impignorabili, in quanto si tratta di un sostentamento di natura alimentare. Si possono pignorare solo in caso di crediti per cause di alimenti, nella misura decisa dal giudice.

Di natura diversa invece è il mantenimento dell’ex coniuge e pertanto può essere pignorato.

Attenzione però: il mantenimento per i figli resta di tipo alimentare e quindi non può essere pignorato, perché esso presuppone uno stato di bisogno in soggetti economicamente non indipendenti.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto