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PUBBLICARE FOTO DEI FIGLI MINORI SUI SOCIAL: SI O NO?

Avvocato Gugliemo Mossuto • dic 31, 2021

E’sempre l’interessato a decidere sulla pubblicazione delle proprie foto.

L’unica eccezione si ha in caso di minori di anni 14. In questo caso, saranno i genitori, separati o no, di comune accordo, a prendere le decisioni per suo conto. In Italia, infatti, l’articolo 2 quinquies del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 per come modificato dal D.Lgs. 101/2018) ha fissato a 14 anni l’età dalla quale un giovane può aprire un account social e quindi prestare da solo il consenso al trattamento dei propri dati in rete. Solo in caso di affidamento esclusivo del minore, questi potrebbe decidere in autonomia senza consultare l’altro.

Anche nell’ipotesi in cui il minore di 14 anni sia consenziente, ossia dichiari di voler pubblicare le foto, è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori.

Nel caso in cui un genitore separato pubblichi foto del figlio sui social l’altro genitore dovrà in primo luogo manifestare espressamente il proprio dissenso alla pubblicazione di immagini del figlio. Potrà farlo o inviando una raccomandata a.r. all’ex o con ogni altro mezzo che garantisca la prova della ricezione. Potrebbe trattarsi anche di un messaggio su WhatsApp, un’email o un sms, ma solo se a tali missive si riceve risposta visto che, di per sé, questi strumenti non consentono di ottenere la prova legale del ricevimento. In mancanza di adesione da parte del genitore alla richiesta di rimozione delle foto già pubblicate, l’altro genitore potrà rivolgersi al giudice per ottenere l’inibizione per il futuro, la rimozione ed eventualmente il risarcimento del danno. Negli ultimi anni si moltiplicano i provvedimenti dei Tribunali in merito a tali comportamenti. Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 19 settembre 2017 ha considerato l’inserimento di foto in rete come un «comportamento potenzialmente pregiudizievole in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate» essendoci infatti il pericolo che dalle immagini possa essere tratto materiale pedopornografico. Il Tribunale di Trani, poi, con un’ordinanza del 30 agosto 2021, ha accolto la domanda di un genitore svolta in via d’urgenza, in quanto le pubblicazioni di immagini di minori si pongono in contrasto con norme nazionali, comunitarie e internazionali, e in quanto la condivisione sui social network riguarda un pubblico indeterminato e un periodo di tempo non circoscrivibile.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto