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PROCESSO PENALE: L’AVVOCATO D’UFFICIO E IL GRATUITO PATROCINIO

L’avvocato d’ufficio è una figura prevista esclusivamente nel diritto penale poiché in tale settore l'assistenza di un legale è obbligatoria e irrinunciabile.

L'avvocato d'ufficio attua il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale.

A differenza del legale di fiducia che viene nominato con apposito atto firmato dal cliente, il difensore d'ufficio è designato dall'Autorità Giudiziaria nel momento in cui deve essere notificato il primo atto all'indagato come ad esempio l’elezione di domicilio o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'Autorità Giudiziaria procede alla designazione mediante un sistema di rotazione automatico che seleziona il nominativo tra quelli presenti nell'apposito albo dei difensori di ufficio tenuto e aggiornato periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense. Ad oggi gli avvocati, per poter procedere all'iscrizione del loro nominativo nelle apposite liste, devono frequentare un corso di formazione della durata di due anni e superare con profitto un esame finale.

Una volta nominato, il difensore d’ufficio è obbligato ad assumere l’incarico e ad assistere l’indagato/imputato sino alla definizione del procedimento ovvero sino alla nomina di altro difensore. Non è prevista infatti, in caso di difesa d'ufficio, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato. E' invece possibile la revoca del mandato da parte del cliente che potrà scegliere un legale di fiducia al quale affidare la propria pratica. E' altresì possibile che l'avvocato designato quale difensore d'ufficio diventi di fiducia.

Il difensore d'ufficio ha i medesimi diritti e doveri di quello di fiducia e deve esplicare il mandato ricevuto nel miglior modo possibile nell'interesse del suo assistito.

Poiché l’avvocato d’ufficio ha gli stessi diritti di quello di fiducia, anch’egli ha diritto al compenso per il lavoro svolto. La parcella del difensore d’ufficio deve essere pagata dal suo assistito, cioè dalla persona indagata o imputata nel processo penale, al pari di un legale di fiducia.

Il patrocinio a spese dello Stato.

L’unico modo per evitare di pagare il difensore è quello di accedere al diverso istituto del patrocinio a spese dello Stato, cosa che è possibile se sussistono le condizioni reddituali stabilite dalla legge. Attualmente si richiede un reddito imponibile non superiore ad € 11.746,68 e se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Soltanto quando le parti contrapposte del procedimento, penale o civile, i redditi non vengono sommati. Si precisa che l'elenco degli avvocati d’ufficio e l’elenco degli avvocati ammessi ad esercitare in gratuito patrocinio sono due albi diversi e distinti e non necessariamente uno stesso professionista è iscritto in entrambi. In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, tutte le spese legali sono a carico dello Stato e nessun compenso potrà essere richiesto dal difensore direttamente al proprio assistito.

by Avv. Guglielmo Mossuto