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Pignoramento presso terzi: cosa cambia dal 22 giugno 2022

Avv. Guglielmo Mossuto • giu 21, 2022

Il 24 Dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 206/2021, contenente la “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

La riforma ha modificato diverse norme del processo civile e anche l’art 543 c.p.c., ossia l’istituto del pignoramento presso i terzi, che si riferisce alla situazione in cui i beni del debitore, su cui i creditori possono soddisfarsi, si trovano nella disponibilità di un terzo.


L’art 543 c.p.c contempla le ipotesi di pignoramento di: crediti del debitore verso i terzi (ad esempio un deposito in banca o la retribuzione dovuta dal debitore di lavoro al lavoratore), cose del debitore in possesso di terzi (ad esempio un bene concesso dal debitore in comodato).


L’atto di pignoramento ha una forma precisa, indicata nei primi commi dell’articolo: è uno scritto del creditore che dev’essere notificato al debitore, al terzo e anche all’ufficiale giudiziario. Oltre all’ingiunzione al debitore, deve contenere l’indicazione del credito per cui si intende procedere, il titolo esecutivo e il precetto, l’indicazione delle cose o delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporre dei beni pignorati senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente e la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.

Nell’atto di pignoramento deve anche esserci la c.d dichiarazione di terzo, una dichiarazione con cui il terzo - a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata - specifica al creditore di quali cose o quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna e i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato, con l’avvertimento che se non renderà la dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in un’apposita udienza.

Se il terzo non compare, o compare ma non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose del debitore, si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se il credito o i beni sono identificabili dall’allegazione del creditore e il giudice dell’esecuzione emana l’ordinanza di assegnazione. L’ordinanza di assegnazione è comunque suscettibile di opposizione agli atti esecutivi.


Eseguita l’ultima notificazione, prosegue l’art 543 c.p.c l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deposita entro trenta giorni dalla consegna, la nota di iscrizione a ruolo nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia se il deposito delle copie degli atti avviene oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.


In virtù della riforma di Dicembre 2021, alla disciplina dell’art 543 c.p.c così riassunta, si aggiungono ulteriori due commi. Dalle aggiunte della riforma, emerge un ulteriore onere procedurale a carico del creditore, quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione, pena l’inefficacia del pignoramento.


I due commi aggiuntivi dispongono infatti che: il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito determina l’inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia di produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso, in ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.


Le modifiche saranno efficaci per le procedure instaurate a partire dal 22 Giugno 2022, cioè dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge delega.


Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto