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Pericolosità sociale e permesso di soggiorno

Spesso si assiste a preavvisi di rigetto al rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari, motivando tale negazione con la pendenza di procedimenti penali.

Al riguardo è importante rappresentare che senza una condanna, anche non definitiva, non è possibile stabilire alcuna pericolosità sociale per i soggetti che richiedano il rilascio di un titolo di soggiorno sul territorio dello stato.

La pericolosità sociale, infatti, non va tipizzata solo su una o più precedenti sentenze penali di condanna. L’amministrazione non può limitarsi a richiamare le condanne subite e le segnalazioni di polizia, senza compiere alcun giudizio sull’essere lo straniero attualmente un pericolo per la sicurezza.

Infatti, è opportuno procedere una valutazione del caso concreto che coinvolge anche gli aspetti della vita privata della persona richiedente il permesso di soggiorno, quali l’esistenza di una famiglia e di una vita privata di rilievo.

Anche le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, in tema di rilascio del permesso di soggiorno per i familiari di un minore straniero, hanno affermato che “in tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero … il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso TU considera ostativi” (Cass. Civ. S.U. n. 15750/2019).

Il “reato ostativo” qui richiamato, è un termine adottato nel diritto penale e richiamato dal Testo Unico sull’Immigrazione. Le tipologie di reato considerate gravi sono quelle per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, i reati inerenti alle sostanze stupefacenti, alla libertà sessuale, ovvero il favoreggiamento della immigrazione clandestina ed emigrazione clandestina, il reclutamento di persone destinate alla prostituzione nonché allo sfruttamento della prostituzione.

Il principio della valutazione del singolo caso, però, deve esser operato anche nel caso in cui il singolo cittadino sia ritenuto responsabile di una tipologia di reato assimilabile a quelli indicati. Si rende quindi necessaria una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, che va argomentata sulla base di ulteriori elementi oggettivi di fatto.

Avv. Guglielmo Mossuto

Avv. Guglielmo Mossuto - 15 febbraio 2023