Diritto Civile
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Separazione
Divorzio
Diritto di Famiglia
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto del Lavoro
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Sinistri Stradali
Risarcimento Danni

Ordinanza del Tribunale di Brescia di rimessione alla Corte Costituzionale per obbligo vaccinale irragionevole e sproporzionato [7.05.2022]

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 11, 2022

Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dottoressa Mariarosa Pipponzi, con l’ordinanza del 7.05.2022, ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione molto controversa: l’obbligo vaccinale e la conseguente lesività dei diritti costituzionali e dei principi del diritto sovranazionale.

L’articolo della Costituzione che risulterebbe violato è l’art.3 cioè quello relativo al principio di uguaglianza, dovuto all’adozione di principi irragionevoli e/o sproporzionati.

Nell’ordinanza si legge infatti che “al personale delle strutture di cui all’art.8 ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 è stato esteso l’obbligo vaccinale in origine previsto per gli esercenti le professioni sanitarie […]” e poi che appare ormai accertato come il pericolo di diffusione del virus sia lo stesso per qualsiasi lavoratore non vaccinato, indipendentemente se la mancata vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un pericolo per la salute verificato.

Non si comprende perché, a parità di condizioni (uguaglianza del pericolo di contagio per altri dipendenti, ospiti e pazienti), mentre sussiste l’obbligo di reintegro in altra posizione lavorativa per i soggetti esentati o per i quali la vaccinazione sia stata differita, ciò non vale per i non vaccinati volontari. Ecco perché, ci dice l’ordinanza, l’attuale obbligo vaccinale, così come formulato sembra violare per irragionevolezza gli arti. 3 e 4 della Costituzione nella parte in cui non prevede lo stesso trattamento per coloro che scelgono di non vaccinarsi.

Ciò che appare davvero inaccettabile è che lo Stato, nel decidere di vietare il lavoro al personale non vaccinato per scelta (pur potendo adottare altre soluzioni quali il controllo tramite test di rilevazione del virus o l’assegnazione a mansioni diverse), in sostanza viene meno al proprio dovere di rendere effettivo il diritto al lavoro (come prevede la Costituzione all’art. 4) introducendo una misura totalmente sproporzionata e tendente allo svilimento della dignità umana, stante la compressione proprio di quel diritto (almeno fino alla data del 31.12.2022 e dunque anche oltre il termine dello stato di emergenza e solo per il personale sanitario).

Prosegue l’ordinanza: “Né la temporaneità della misura interdittiva adottata dal legislatore è idonea di per sé a giustificare il sacrificio totale degli interessi antagonisti atteso che la stessa è in grado di produrre effetti gravemente pregiudizievoli per siffatta categoria di lavoratori, privati di ogni possibilità di svolgere attività lavorativa, vieppiù alla luce della disposta proroga”.

Ulteriore violazione del principio di ragionevolezza viene evidenziata nel divieto, per chi viene sospeso, di svolgere altra attività lavorativa, mentre nell’originaria formulazione della norma, al personale non vaccinato era almeno consentito di svolgere una mansione diversa. Non appare razionale l’estensione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa anche a mansioni che non comportino alcun minimo rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2 in relazione al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Infine, nell’ordinanza si afferma anche che la mancata previsione persino di un assegno alimentare a tutela del lavoratore, rende la norma sull’obbligo vaccinale lesiva del diritto a vivere un’esistenza libera e dignitosa (come invece previsto dall’art. 2 della Costituzione)

Avv. Guglielmo Mosasuto

by Avv. Guglielmo Mossuto