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Omicidio commesso mediante uso del fuoco. Perché non è un’aggravante?

Purtroppo in cronaca nera sono sempre più spesso riportate notizie di omicidi davvero efferati e inumani.

Da ultimo l’omicidio commesso nel mese di settembre 2023 sull’isola di Pantelleria, facente parte del consorzio comunale di Trapani in Sicilia, ove un uomo dopo una lite ha cosparso di benzina la compagna e le ha dato fuoco.

Il presente articolo al fine di cercare di comprendere se una così malvagia condotta è prevista dal legislatore italiano come aggravante della fattispecie di omicidio doloso.

Tra tante ad esempio aggravano il reato di omicidio l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; o l’aver commesso l’omicidio contro l'ascendente o il discendente, o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro il coniuge divorziato, il fratello o la sorella, etc.

Inspiegabilmente l’aver ucciso una persona volontariamente con il fuoco, formalmente, non è un’aggravante prevista dal nostro codice penale.

Così come non è un’aggravante del reato di omicidio doloso nemmeno l’averlo commesso “semplicemente “con un’arma.

Forse da un lato ciò sta a significare probabilmente che il legislatore intende dire che sul piano di realizzazione l’omicidio in un qualche modo è pur sempre commesso, e non per questo deve essere ogni volta aggravato.

Ciononostante dall’altro lato è drammaticamente opportuno sottolineare l’allarme sociale che destano talune scellerate condotte, come quella riportata in esempio, anche al fine di orientare la riaffermazione della giustizia violata.

Diverso il discorso per il reato di lesioni personali dolose che invece risulterebbero aggravate se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Per sostanze corrosive si intendono le sostanze idonee ad intaccare l’epidermide, le mucose, ecc., distruggendo i tessuti, siano esse liquide (es. acido solforico, vetriolo), solide (es. calce viva) o gassose (es. gas nervino).

Ma ancor più inspiegabilmente per il legislatore non sono considerate corrosive le materie incandescenti, ancorché il fuoco possa produrre effetti analoghi.

In conclusione è comunque doveroso precisare che talune condotte possono essere ricondotte dalla giurisprudenza all’interno di altre aggravanti, quali l'avere adoperato sevizie (azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenza fisiche aggiuntive e gratuite), o l'aver agito con crudeltà (quella che eccede rispetto alla normalità della condotta causalmente riferita al reato).

Avv. Guglielmo Mossuto