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Risarcimento Danni

OMESSO MANTENIMENTO: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Avvocato Guglielmo Mossuto • apr 04, 2022

La Corte di Cassazione sull’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento.

Il risarcimento dei danni per omesso mantenimento è riconosciuto dalla giurisprudenza. L’ultima sentenza della Corte di Cassazione intervenuta sul tema (Sent. Cass. n. 11518 del 29/03/2022) ha statuito in proposito che, oltre ai consueti danni patrimoniali, sussiste anche il danno morale, quando l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge ed ai figli minori è stata totale e si protratta per svariati anni. Più precisamente nel caso che ha occupato la Cassazione veniva evidenziato come “questa situazione ha creato nella donna un grave disagio e un’intensa apprensione. Inoltre, è di solare evidenza che dovendo provvedere da sola al mantenimento del figlio, la madre abbia subito un danno patrimoniale immediato, in termini di maggiori spese e conseguente distrazione di sostanze economiche dalle proprie esigenze personali, oltre che una sofferenza psicologica”.

L’ex coniuge che non versa l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice nei provvedimenti di separazione o di divorzio viola gli obblighi di assistenza familiare.

L’art. 570 bis del Codice penale, introdotto nel 2018, stabilisce che si applicano le pene della reclusione fino a un anno e della multa fino a 1.032 euro “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

A seguito di tale riforma, ora non serve più, come in passato, la prova del fatto che la condotta omissiva dell’ex coniuge obbligato ai pagamenti abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge beneficiario ed ai figli, perché si presume che l’assegno di mantenimento e quello divorzile servano proprio a questo scopo nel momento in cui stabiliscono in partenza la misura del contributo economico necessario.

Tuttavia, non ogni omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento o divorzile integra automaticamente il reato: il ritardo di qualche mese può sfuggire alla sanzione penale se è sporadico e se non è volontario e intenzionale. Inoltre può verificarsi una “assoluta impossibilità di adempiere” che secondo la giurisprudenza prevalente scrimina il reato, quando l’imputato dimostra di versare in uno stato di “incapacità economica persistente, oggettiva e incolpevole” (tra le molte si cita la Sent. Cass. n. 53173/2018).

Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’omesso mantenimento è necessario costituirsi parte civile nel processo penale instaurato a carico dell’imputato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. La madre (o il padre, se è lui il beneficiario dell’assegno) può costituirsi sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante dei figli minori in favore dei quali è stato stabilito il mantenimento da parte del genitore separato o divorziato. I figli maggiorenni, invece, devono esercitare un’azione autonoma.

All’esito del processo, con la condanna dell’imputato, il giudice disporrà anche il risarcimento dei danni alle parti civili costituite, compreso il danno morale, che, come ha statuito l’ultima sentenza della Corte di Cassazione sopra citata, è “remunerabile come danno non patrimoniale”.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto