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OBBLIGO VACCINALE: AI LAVORATORI SOSPESI SPETTA META’ STIPENDIO

Avvocato Guglielmo Mossuto • mar 18, 2022

Nuove Ordinanze TAR Lazio e TAR Veneto.

Ai lavoratori pubblici sospesi dal servizio perché non in regola con l’obbligo vaccinale spetta la metà della retribuzione.

Questo è quanto afferma la recentissima ordinanza TAR del Lazio (1234/22), depositata in seguito al ricorso avviato da un dipendente del Ministero della Giustizia.

Nell’ordinanza si legge “Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster – tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività”.

L’ordinanza del TAR impone adesso al Ministero di elargire la metà della retribuzione al personale sospeso in attesa dell’udienza pubblica di merito della Consulta prevista per il prossimo 6 maggio, durante la quale sarà discussa la costituzionalità della norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale.

Anche il TAR Veneto si è orientato in tal senso. Ha stabilito infatti che l'interruzione della retribuzione per i lavoratori non vaccinati è in contraddizione con le basilari esigenze di sostentamento e deve essere contenuta nel limite del 50%. Nel caso specifico ha sospeso in via cautelare i provvedimenti di una questura e un comando militare rivolti a 7 tra agenti di polizia e militari in attesa del giudizio di merito che si inizierà a fine marzo.

In sostanza, il Tar del Veneto ha stabilito che la sospensione del trattamento retributivo è in contraddizione con le basilari esigenze di sostentamento. Quindi, al momento solo in via cautelare, la sospensione deve essere contenuta nel limite del cinquanta per cento.

La decisione passa al giudizio di merito del Tar, ma questa sospensiva è comunque importante perché afferma il diritto alla sussistenza attraverso il lavoro che non può essere tolto con provvedimenti così discutibili come lo sono stati l’obbligo vaccinale e l’introduzione del Green pass.

Avv. G. Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto