Diritto Civile
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Separazione
Divorzio
Diritto di Famiglia
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto del Lavoro
Responsabilità medica
Successioni
Recupero Crediti
Sinistri Stradali
Risarcimento Danni

L’oltraggio a pubblico ufficiale

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 13, 2022

L’oltraggio a pubblico ufficiale presuppone che vi sia un’offesa appunto a un pubblico ufficiale quale ad esempio un carabiniere o un poliziotto, purché essa sia ascoltata da almeno altri due civili. In caso contrario l’oltraggio non sarà punibile, altrimenti basterebbe semplicemente rispondere male o dire una parolaccia ad un pubblico ufficiale (carabiniere, poliziotto, postino, medico del pronto soccorso, insegnante di scuola o ufficiale giudiziario ecc) per essere incriminati penalmente. In tal caso si potrebbe semmai parlare di “ingiuria”, ma l’ingiuria è ormai depenalizzata.

I presupposti del reato, oltre alla presenza di almeno due persone in più rispetto al pubblico ufficiale ed a chi oltraggia, sono che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico (dunque non si ha reato nel caso in cui l’offesa sia pronunciata durante, ad esempio, una perquisizione in una abitazione privata) e che l’ufficiale stia compiendo un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’offesa, essa potrà essere sia verbale che gestuale purché esprima, per le modalità ed il contesto, disprezzo per la funzione del pubblico ufficiale. Sarà ugualmente rilevante dal punto di vista penale anche un’espressione intrinsecamente offensiva, anche se di uso comune, ma con valenza denigratoria eccedente la semplice critica (come ad esempio “vai a quel paese”).

Inoltre occorre che vi sia una relazione causale o temporale tra l’offesa e la qualifica specifica del pubblico ufficiale, ossia l’offesa deve essere determinata dal disprezzo per le funzioni della vittima del reato, verso uno specifico atto da compiere (non sarebbe oltraggio a pubblico ufficiale il caso di un vicino che offenda pubblicamente il carabiniere in divisa solo perché questi, ad esempio, fa rumore la notte).

In ciò sta la protezione da parte dell’ordinamento nei confronti della dimensione sia personale che funzionale e sociale del pubblico ufficiale. Vi è una tutela rafforzata nei suoi confronti rispetto a quella che si ha per i comuni cittadini: ad essere tutelata è la reputazione non solo del singolo esponente ma quella dell’intera amministrazione pubblica e dello Stato.

La Cassazione ha precisato come le due persone che dovrebbero essere presenti all’oltraggio al pubblico ufficiale, perché questo sia considerato penalmente rilevante, debbano essere dei “civili”, cioè persone estranee al compimento dell’atto di ufficio oggetto delle pubbliche funzioni. Questo per evitare che l’oltraggio si consumi in una sorta di rapporto privato tra vittima e reo, richiedendosi invece che la condotta abbia una risonanza collettiva tale da poter rovinare non solo l’onore e il prestigio personale del pubblico ufficiale ma anche la “reputazione” ed il “buon nome” dell’amministrazione pubblica.

Tali soggetti non dovranno necessariamente partecipare alla discussione; occorrerà semplicemente che siano nelle vicinanze in veste di estranei, in grado di ascoltare chiaramente l’offesa. Quest’ultimo aspetto costituisce infatti un aggravio psicologico che potrebbe compromettere la prestazione stessa del pubblico ufficiale, mettendolo in una situazione anormale rispetto a quella ordinaria, mentre compie un atto di ufficio.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto