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L'infedeltà secondo la legge

Avv. Guglielmo Mossuto • lug 08, 2022

Il tradimento, l’infedeltà, l’adulterio, o comunque si voglia chiamare la condotta contraria al sentimento di fedeltà, costituisce violazione di uno dei principali obblighi che conseguono al matrimonio. La fedeltà, infatti, così come l’assistenza materiale e morale, la collaborazione nell’interesse della famiglia, la coabitazione, sono i primi doveri indicati dall’articolo 143 del codice civile. A livello giuridico, il tradimento non comporta sanzioni né economiche, né penali. In passato era considerato reato, poi – anche in relazione alla diversità con cui veniva trattata l’infedeltà della moglie e quella del marito – nel 1968 e nel 1969 la Corte Costituzionale si pronunciò sull’incostituzionalità delle norme in questione. Ad oggi, il tradimento non è reato e la conseguenza principale, in tema di diritto di famiglia, è il cosiddetto “addebito”. Con la dichiarazione di addebito il giudice attribuisce la responsabilità per la fine della comunione materiale e spirituale discendente dal matrimonio, al coniuge responsabile di violazioni ex articolo 143 del codice civile. “L’addebito” comporta la perdita del diritto al mantenimento e la perdita dei diritti successori. Questo significa che, se per esempio in sede di separazione potrebbe essere ipoteticamente attribuito il diritto al mantenimento al coniuge X, ma questi ha tradito e conseguentemente violato l’articolo 143 del codice civile e a lui è stata quindi “addebitata” la cessazione del legame coniugale, allora non potrà chiedere all’ex coniuge il mantenimento né in sede di separazione né in sede di divorzio. Questo sia che si tratti del coniuge più benestante, sia che si tratti del coniuge che ha il reddito più basso, sia che si tratti del coniuge che ha una condizione economica tale da non potersi mantenere da solo. I diritti successori invece sono i diritti che nascono nella sfera giuridica del coniuge superstite alla morte dell’altro, per il solo fatto di essere sposati. Dal matrimonio infatti, il coniuge diventa erede “legittimario” dell’altro, cioè sarà sempre destinatario di una quota del patrimonio del coniuge defunto e non potrà mai essere diseredato. Questo diritto successorio infatti, in linea teorica cessa solo col divorzio. Tuttavia, nel caso di “addebito”, ad esempio per tradimento, tutti i diritti successori decadono con la conseguenza che niente del patrimonio del coniuge defunto spetterà al coniuge che ha tradito. Per esempio, se ancora non è intervenuto il divorzio e il coniuge che ha subito il tradimento muore, il coniuge infedele non potrà succedergli. In generale, in caso di infedeltà, come anticipato, non si hanno conseguenze sanzionatorie economiche. Tuttavia, se il tradimento si è consumato ad esempio in pubblico, o in un contesto familiare, o comunque sia stato realizzato con modalità tali da pregiudicare l’onore e la reputazione del coniuge tradito, allora quest’ultimo può procedere con la domanda di risarcimento danni a carico del coniuge infedele. Secondo la giurisprudenza, l’infedeltà non è motivo per ritenere incapace il soggetto di prestare l’assistenza materiale e morale alla prole, il che significa che in tema di affidamento e collocazione dei figli, il coniuge, seppur responsabile di tradimento, potrà ottenere l’affidamento condiviso; ricordiamo infatti che – in un’ottica di conservazione del benessere della prole – la regola dell’affidamento condiviso può essere derogata solo in caso di gravi incapacità educative del genitore. Ci si domanda allora cosa succede per l’assegnazione della casa coniugale nel caso in cui sia il coniuge traditore ad aver ottenuto la collocazione della prole. Poiché dal 1975, con la riforma del diritto di famiglia, le norme del codice civile in materia sono improntate alla tutela della prole e al suo benessere e protezione, anche in questo caso si fa riferimento solo ed esclusivamente alla tutela dei figli. Riconoscere il diritto di abitazione nella casa familiare al coniuge, seppur responsabile dell’infedeltà, è conseguenza diretta della collocazione del figlio. Quindi se collocatario è il coniuge infedele, a lui sarà assegnata la casa familiare.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto