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Le immissioni moleste provenienti dal fondo del vicino: ultime pronunce

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 12, 2022

Il proprietario il cui fondo determini, a carico del fondo del vicino, una tale caduta di frutti o foglie che, per numero di alberi e consistenza, provochi un superamento della normale soglia di tollerabilità, con riguardo sia alla situazione locale che alla sensibilità dell’uomo medio, risponderà di immissioni moleste ex art. 844 c.c.

Ciò è stato stabilito dal Tribunale di Ivrea con Sentenza n.426 del 9.04.2022 il quale, accogliendo l’appello della parte istante, ha prima accertato il superamento della soglia di tollerabilità e poi condannato la parte appellata a potare gli alberi fonte di immissione molesta, nonché a versare in favore dell’appellante, ex art. 614-bis C.p.c., 30 euro per ogni giorno di eventuale ritardo rispetto al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’impugnata sentenza.

Se è vero che il danno da immissioni intollerabili non è da considerarsi in re ipsa (in tal caso vi sarebbe l’inversione dell’onere della prova, ossia al danneggiante spetterebbe di provare che il danno non si sia mai verificato), è anche vero che (come stabilito dalla Corte di appello di Genova con la pronuncia n. 222 del 2021) la prova del danno patito può essere fornita attraverso presunzioni.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27.02.2020 n.1856, ha chiarito come il Giudice possa stabilire in via equitativa l’indennizzo che spetta al proprietario del fondo, senza essere rigidamente collegato all’esatta entità del danno rispetto al diritto di proprietà.

La norma di cui all’art.844 del codice civile non specifica i criteri di individuazione della intollerabilità delle immissioni ma ne lascia all’interprete la determinazione, a seconda delle circostanze di ogni singolo caso, anche perché tale valutazione non può essere concepita in senso assoluto ma dovrà essere valutata dal Giudice (anche tramite presunzioni o prove testimoniali) in relazione alla singola situazione ambientale verificata in concreto (Corte appello Palermo sez. II, n.1946 del 03/10/2019).

L’art.844 c.c. prevede inoltre la possibilità di un’azione inibitoria contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino. Tale azione ha natura reale e dovrà essere proposta contro tutti i proprietari del fondo per ottenere un divieto definitivo operante contro tutti i proprietari del fondo (anche futuri) e dei loro aventi causa, nel caso un domani possano avanzare una pretesa relativa al presunto diritto di produrre tali immissioni.

Nel caso in cui invece l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del singolo comportamento illecito dell’autore delle immissioni (sia esso proprietario o detentore del fondo) dovrà esperire una azione di carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass.n.26882 del 2019).

Per quanto riguarda il condominio, l’art.844 del codice civile è applicabile anche alle immissioni moleste del condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle aree comuni. In questo caso il criterio di superamento del livello di tollerabilità andrà preso in considerazione rispetto ai rapporti tra condomini ed alla destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche. Ad esempio, nel caso particolare di un fabbricato che non adempia ad unica funzione (es. unità immobiliare soggetta a destinazione sia abitativa che ad esercizio commerciale) il criterio di utilità sociale di cui all’art.844 c.c. imporrà di privilegiare eventuali esigenze di vita connesse all’abitazione rispetto a quelle economiche collegate all’attività commerciale (così Cassaz. Civ. n.20555 del 2017).

La Cassazione ha anche chiarito, con Sentenza n.661 del 12.01.2017, come l’uso sporadico di un locale condominiale per le riunioni condominiali (poche volte nel corso di un anno) non possa di per sé arrecare alcun danno alla salute degli eventuali proprietari e dunque non sarà ravvisabile un interesse risarcitorio ex art.2043 c.c. Per le cause inerenti il disturbo derivante dalle immissioni moleste il danneggiato dovrà adire l’autorità giudiziaria ordinaria, come stabilito dal T.A.R. di Brescia il 1.10.2014 n.1025.

Per quanto riguarda il tema della consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito delle immissioni moleste, la Cassazione, seconda sezione civile, ci dice (con Sent. N.24127 del 24.10.2013) che nel caso in cui l’incarico sia stato affidato a soggetto non iscritto nell’albo speciale dei rilevatori acustici, ciò non implica nullità della sentenza ma potrebbe far nascere un vizio di motivazione, se si dimostra che tale aspetto ha avuto una rilevante influenza sull’esito della decisione.

Per ciò che riguarda il risarcimento del danno va chiarito che l’obbligo di evitare danni a terzi è solo a carico del conduttore e non del proprietario dell’immobile, il quale risponderà solo dei danni arrecati ai terzi dalle strutture murarie e dagli impianti conglobati conservandone la disponibilità giuridica e dunque la custodia ex art.2051 c.c.

Inoltre va precisato, come stabilito dalla Cassazione civile Terza sezione, con Sentenza del 10.12.2009 n.25820, in relazione al danno derivato dalle suddette immissioni eccedenti la tollerabilità, che il danneggiato avrà l’onere di provare nello specifico la diminuzione patologica della propria salute.

Bisogna infine chiarire che chi provoca le immissioni moleste non potrà pretendere di addebitare alla controparte i lavori di limitazione di suddette immissioni. La Corte di appello di Napoli (Sent. 4144/2008) ha infatti chiarito come non sussista alcun obbligo specifico in tal senso a carico del danneggiato.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto