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La riconciliazione dei coniugi. cose da sapere

Avv. Guglielmo Mossuto • giu 21, 2022

Nel nostro ordinamento esiste la possibilità per i coniugi che hanno deciso di separarsi, di tornare sui propri passi. La separazione è revocabile, sia essa consensuale (sussiste un accordo tra i coniugi) o giudiziale (decisa dal tribunale e pronunciata con sentenza), è possibile per i coniugi di comune accordo far cessare gli effetti della separazione. Non è neanche necessario l’intervento del giudice! In teoria, affinché si possa parlare di riconciliazione sono sufficienti comportamenti dei coniugi che siano in modo non equivoco incompatibili con lo stato di separazione. In pratica, tuttavia, affinché la riconciliazione possa essere opponibile ai terzi e dunque avere un’efficacia esterna alla coppia, i coniugi muniti di carta di identità e della sentenza di separazione giudiziale o dell’omologa in caso di separazione consensuale, devono rendere una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile presso il comune dove fu celebrato o trascritto il matrimonio. L’ufficiale allora iscriverà la dichiarazione di avvenuta riconciliazione negli archivi di stato civile, annotandola a margine dell’atto di matrimonio. La domanda può essere trasmessa anche per posta; va presentata in bollo e indirizzata all’ufficio dello stato civile del comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio. Se la riconciliazione interviene in corso della causa di separazione, ha l’effetto di comportare l’abbandono della domanda e dunque l’estinzione immediata della causa.

Dal momento della riconciliazione, tutte le condizioni espresse in sede di separazione perdono efficacia, per questo se uno dei due coniugi vorrà nuovamente procedere alla separazione dovrà presentare un’altra autonoma domanda. Questo passaggio è fondamentale. Molte domande che vengono fatte ai professionisti inerenti alla separazione - ed erroneamente anche al divorzio - sono dettate dalla confusione che si fa rispetto alle conseguenze dell’istituto della riconciliazione. “Ho diritto all’assegno di mantenimento, se mi sto riconciliando?” No. L’assegno di mantenimento è effetto della separazione, per cui a seguito della riconciliazione, annullandosi la separazione, non si ha più diritto all’assegno di mantenimento. “Posso riconciliarmi dopo il divorzio?” No, il divorzio è istituto diverso dalla separazione, solo quest’ultima può essere annullata dalla riconciliazione, se i soggetti sono già divorziati, si è ormai sciolto il vincolo matrimoniale (che invece nella separazione resta sospeso e può infatti tornare ad essere, con la riconciliazione). A seguito di divorzio, se i coniugi lo desiderano, possono solo nuovamente risposarsi. “Posso chiedere il divorzio dopo che mi sono riconciliato/a?” No, perché la separazione - presupposto di divorzio - è venuta meno. Quindi si dovrà procedere con un’ulteriore domanda di separazione e aspettare sei mesi o un anno a seconda della natura della separazione, per poi procedere al divorzio.

È per questo che spesso un coniuge che vuole opporsi al divorzio, durante la causa di separazione, cerca di dare prova di avvenuta riconciliazione, perché se ci riuscisse, il tempo necessario per il divorzio sarebbe interrotto. La giurisprudenza in questo senso ha chiarito cos’è necessario affinché possa esservi riconciliazione però: non è sufficiente il ripristino di una coabitazione occasionale, è necessaria una stabile convivenza, si deve dare prova di una ripresa durevole della comunione spirituale e materiale dei coniugi. Non è sufficiente neanche la sporadica ripresa dei rapporti sessuali tra i coniugi. È necessario riprendere le relazioni reciproche e superare le condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza in passato.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto