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La prescrizione dell’assegno di mantenimento

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 12, 2022

Chiariamo innanzitutto la differenza tra le parole “alimenti” e “assegno di mantenimento”, spesso erroneamente usate come sinonimi.

Gli alimenti sono infatti le somme dovute dai familiari ai parenti che si trovino in una situazione di forte difficoltà economica, tale da rischiare la propria sopravvivenza, come nel caso di un invalido che non possa lavorare neanche il minimo per potersi procurare il cibo. In questi casi la legge prevede che debbano intervenire in soccorso di tali soggetti i familiari più stretti, secondo un ordine preciso (prima il coniuge e poi, in caso di assenza e/o incapacità, i figli, i nipoti, i genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Tutt’altro discorso è quello che riguarda l’assegno di mantenimento, i cui beneficiari possono essere solo il coniuge (o ex coniuge) e i figli.

Il coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento per se e/o per i figli deve esigere l’importo stabilito in sentenza di separazione o divorzio entro i tempi indicati dalla legge o non potrà più farlo in un momento successivo. Infatti gli assegni di mantenimento dopo un po’ di tempo decadono ossia sono soggetti alla prescrizione.

L’art. 2948 del codice civile ci dice che tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti periodicamente (“ad anno o in termini più brevi”), così come, appunto, gli assegni di mantenimento all’ex coniuge o ai figli, si prescrivono dopo cinque anni.

La prescrizione può comunque essere interrotta con qualsiasi esercizio del diritto stesso, inviando ad esempio una diffida o un sollecito di pagamento, purché vi sia la prova di ricezione avvenuta da parte del destinatario. Non vale, a tal fine, un sollecito verbale o con sms, whatsapp o email.

Ciò che è molto rilevante è il momento di decorrenza del termine di prescrizione dell’assegno di mantenimento che è collegato alle singole scadenze di pagamento le quali hanno ognuna un autonomo termine di prescrizione soggetto a scadenza dopo cinque anni decorrenti dall’ultimo mese in questione. Stesso discorso per ciò che concerne gli interessi e la rivalutazione monetaria (adeguamento Istat).

L’assegno di mantenimento spetta, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, all’ex coniuge con il reddito più basso ed ai figli minorenni, nonché ai maggiorenni non ancora autosufficienti e ai figli portatori di handicap.

Precisando meglio la questione, l’ex coniuge avrà diritto all’assegno di mantenimento, nel caso in cui abbia rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia o vi sia una effettiva disparità di reddito tra i due coniugi (il coniuge richiedente dovrà però dar prova di essere privo delle capacità fisiche o formative per poter lavorare).

I figli titolari del diritto di mantenimento saranno invece soggetti minorenni, portatori di handicap o, pur maggiorenni, ma non ancora in grado di essere ritenuti economicamente indipendenti. Se già maggiorenni, avranno l’obbligo di proseguire con profitto e senza perdere tempo la propria formazione o di ricercarsi un lavoro, non potendo beneficiare in eterno del diritto al mantenimento.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto