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La messa alla prova

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 09, 2022

La messa alla prova è un istituto consentito dalla legge nei casi di reati di minore allarme sociale; essa si verifica quando l’imputato viene ammesso, dopo sua espressa richiesta in tal senso, a poter sospendere il procedimento penale nella fase decisoria di primo grado.

Essa è stata introdotta con la L. 28.04.2014 n.67 che ha modificato:

-     il codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater;

-     il codice di procedura penale, con l’introduzione degli artt. 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l’art. 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;

-     le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

-     il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Successivamente all’ammissione dell’imputato alla messa alla prova da parte di Giudice, il quale, come già detto, disporrà la sospensione del procedimento in attesa dello svolgimento della attività prevista, l’imputato dovrà rivolgersi, tramite il proprio difensore, all’Uepe locale (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) con cui concorderà un vero e proprio programma di trattamento.

Tale programma prevede, a titolo di attività obbligatoria da svolgersi gratuitamente, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, che potrà essere svolto presso enti e organizzazioni di assistenza sanitaria o sociale o di volontariato ed anche presso istituzioni pubbliche.

Il numero delle ore da svolgersi sarà deciso dal Giudice ma non sarà mai inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, nè potrà superare le otto ore giornaliere.

In base al d.m. 88/2015 (art.2 co.4) gli imputati ammessi a tale istituto potranno svolgere attività nell’ambito di:

-     assistenza sociale e/o socio-sanitaria a tossicodipendenti, stranieri, diversamente abili, anziani o minori;

-     assistenza nell’ambito della protezione civile nel caso di soccorso alla popolazione anche in caso di calamità;

-     tutela del patrimonio ambientale (prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette o attività connesse al randagismo animali);

-     tutela del patrimonio culturale e archivistico compresa la custodia di musei, gallerie o biblioteche;

-     manutenzione di immobili e fruizione di servizi pubblici quali ospedali e case di cura, giardini, ville e parchi (con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia);

-     specifiche competenze e professionalità dell’imputato.

Si prevede inoltre che l’imputato si adoperi per svolgere attività ripartive ossia volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché per risarcire il danno cagionato. Laddove sia possibile, si richiede anche che egli si impegni a svolgere un’attività di mediazione con la vittima del reato, tramite il proprio difensore.


Vi sono però dei limiti alla concessione della messa alla prova: si è ammessi solo nel caso in cui si proceda per reati puniti con la reclusione non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e la stessa non sia mai stata richiesta dall’imputato in precedenza (oppure sia stata richiesta per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione).

Non può essere mai concessa nel caso di contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Per quanto riguarda la sospensione del procedimento, essa non potrà avvenire per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

A conclusione dello svolgimento di tutte le ore di attività previste, e dunque con l’esito positivo della messa alla prova, il Giudice disporrà l’estinzione del reato. In caso contrario (quando vi sia una reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, o una commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procedeva) il Giudice disporrà con ordinanza la revoca della messa alla prova e la ripresa del procedimento.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto