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Inadempimento contrattuale: cosa fare se qualcuno non rispetta gli accordi

Avv. Guglielmo Mossuto • giu 27, 2022

Cosa succede nel caso in cui la persona con cui facciamo un contratto risulta inadempiente? La legge dà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, ossia la sua cancellazione ma non solo, essendo il contratto un impegno vincolante, la conseguenza sarà anche quella di poter ottenere un risarcimento danni. Il risarcimento sarà disposto a favore della persona che ha subito l’ingiustificata inadempienza della controparte, evidentemente infatti solo nella sfera giuridica della persona che ha subito i danni, rispettosa dunque dell’accordo, nascerà il diritto al risarcimento, che invece risulterà essere una conseguenza sanzionatoria per chi si è sottratto o non ha rispettato come previsto l’impegno stabilito.

In caso di inadempimento della nostra controparte contrattuale, dunque, possiamo procedere con due strumenti: quello della risoluzione che porrà fine al contratto e quello del risarcimento danni.

La risoluzione contrattuale ha l’effetto di cancellare il contratto sin dall’inizio, se l’esecuzione del contratto è istantanea, ad esempio in una compravendita finita male in cui non abbiamo ricevuto il nostro bene, non dobbiamo pagare niente. In termini giuridici, si dice che la risoluzione ha effetto retroattivo, cioè gli effetti della cancellazione retroagiscono fino al momento di stipulazione, come se il contratto non fosse mai esistito. Per i contratti di durata invece, pensiamo al classico contratto di abbonamento al servizio telefonico, la risoluzione avrà effetti solo per il futuro, non potremo quindi chiedere indietro quando già pagato ma potremo chiedere il risarcimento danni e non pagare più l’abbonamento in questione. Quando parliamo di risarcimento danni, non parliamo di un valore corrispondente alla prestazione che avevamo diritto ad avere al momento della stipulazione del contratto rimasto inadempiuto. Il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale è un valore determinato infatti in base al danno emergente e al lucro cessante, in parole più semplici, è un importo calibrato sulla perdita che abbiamo subito immediatamente e da quella che abbiamo subito come mancato guadagno. Il danno, morale o patrimoniale, è un’alterazione negativa immediata nella nostra sfera personale o patrimoniale, il mancato guadagno è ciò avremmo potuto avere ma che per l’inadempienza della controparte non abbiamo potuto conseguire.

Al fine di far valere l’inadempimento della controparte, si deve provare l’esistenza del vincolo contrattuale, non è necessario provare l’inadempimento poiché risulta difficile provare un fatto che non si è verificato, soprattutto se l’impegno prevedeva una prestazione di fare o dare. Grava sull’altra parte quindi l’onere di fornire la prova che attesti eventualmente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, la cosiddetta “prova liberatoria”.

Diverso è invece per le obbligazioni negative, quando la prestazione oggetto dell’accordo è ad esempio un obbligo di astenersi, una prestazione negativa dunque; perché in quel caso l’inadempimento della prestazione sarà un fare positivo e facilmente dimostrabile da chi richiede il risarcimento, infatti in questo caso è su quest’ultimo che ricade l’onere della prova.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto