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Il rimborso delle spese legali agli imputati assolti

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 09, 2022

Il decreto del 20.12.2021 a firma del ministro della Giustizia Marta Cartabia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15/2022, dando attuazione alle previsioni della legge di bilancio 2021, prevede finalmente che l’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, possa richiedere allo Stato il rimborso delle spese legali del processo registrandosi alla piattaforma telematica dedicata “Lsg” (per minori o incapaci lo farà il titolare della responsabilità genitoriale o il rappresentante legale).

Il richiedente potrà ed inviare la domanda entro il 30 giugno. A tal fine nella legge di bilancio è stato previsto un fondo di 8 milioni di euro l’anno. Fanno eccezione i casi in cui vi sia stata assoluzione per alcuni capi di imputazione ma condanna per altri, per colui che sia beneficiario di patrocinio a spese dello stato o a spese dell’ente da cui dipenda o ancora beneficiario della refusione delle spese da parte del querelante; stesso discorso per l’imputato che abbia beneficiato di amnistia o prescrizione.


Il rimborso delle spese già corrisposte al difensore non potrà superare i 10.500 euro e avverrà con pagamento in 3 quote dall’anno successivo a quello in cui l’assoluzione sarà divenuta irrevocabile. Per registrarsi e poi successivamente accedere al portale Lsg l’imputato dovrà essere in possesso delle credenziali Spid (identità digitale persona fisica); in questo modo il sistema potrà già verificare tutte le informazioni anagrafiche dell’utente, che non potranno essere modificate, mentre si potrà cambiare i dati relativi al recapito bancario fiscale (nell’apposita sezione dati anagrafici e fiscali).

L’istanza predisposta attraverserà 5 fasi: istanza in bozza, istanza inviata, istanza accolta (o respinta), istanza in pagamento, istanza pagata.

Se l’istanza resta in bozza troppo tempo senza essere inviata, entro la finestra temporale prevista, non verrà presa in considerazione per la generazione della graduatoria. Una volta inviata, l’istanza resta tale fino a che non risulta accolta, se rientra tra quelle in graduatoria dopo aver superato le caratteristiche di congruità, e se risulta ancora disponibile il budget previsto. In caso contrario sarà respinta. Lo stato successivo è quello del pagamento in cui sarà visualizzabile il prospetto di liquidazione, finché non saranno liquidate tutte e tre le rate (a quel punto passerà all’ultimo stato e risulterà pagata).

Avv. G. Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto