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Il gratuito patrocinio: limiti di reddito ed esenzioni

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 06, 2022

Il gratuito patrocinio è un istituito che garantisce il diritto di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione ad ogni persona a prescindere dai propri mezzi economici. Premesso che esso riguarda l’assistenza legale in tutti i tipi di processo, penale, civile, amministrativo o tributario (nonché per ogni fase del giudizio, dalle indagini preliminari fino alla Corte di Cassazione), va detto che risulta molto comune il pensiero in base al quale solo gli assistiti con redditi bassissimi o assenti avrebbero diritto al patrocinio a spese dello Stato. Le cose non stanno proprio così.

Secondo la legge si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato se si ha un reddito imponibile, dimostrabile attraverso la propria ultima dichiarazione dei redditi (certificazione unica, modello 730 ecc) non superiore ad euro 11.746,68.

In questo calcolo si deve tener conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante, ad eccezione del caso in cui la causa per cui si richiede l’ammissione al gratuito patrocinio non riguardi diritti e/o interessi in conflitto con quelli dei familiari (ad esempio nel caso di separazione o di maltrattamenti in famiglia). Nel conteggio del reddito complessivo al fine della ammissibilità, non si terrà perciò conto del reddito del familiare con cui si è in conflitto. Infine, per ciò che riguarda i procedimenti penali, si precisa che il limite indicato sarà aumentato di 1.032,91 euro per ciascun componente.

Il valore sopra indicato è sempre riferito a quello dell’anno precedente rispetto alla richiesta e comprende tutti i tipi di redditi imponibili Irpef (da lavoro dipendente, autonomo, di capitale, di impresa, da terreni o fabbricati ecc) nonché quelli esenti da Irpef o soggetti a ritenuta e addirittura quelli derivanti da attività illecite. Vanno inclusi nel conteggio anche il reddito di cittadinanza e l’assegno di mantenimento eventualmente percepito dall’ex coniuge.

L’ammesso al gratuito patrocinio non dovrà pagare né il proprio avvocato (che sia d’ufficio o di fiducia, purché egli risulti iscritto nelle apposite liste tenute presso il Consiglio dell’ ordine locale e che sarà poi liquidato direttamente dallo Stato) nè le spese di giudizio, ossia l’imposta di registro, i diritti di copia, i costi di notifica, il contributo unificato ecc.

Come dicevamo, in alcuni casi una persona ha ugualmente diritto ad essere ammessa al gratuito patrocinio per la propria assistenza legale, senza alcun limite di reddito. Parliamo delle esenzioni, che riguardano sopratutto le persone offese in caso di procedimenti penali per reati gravi. A questo proposito, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale, hanno definitivamente chiarito i casi in cui l’istante ha sempre diritto all’ammissione al gratuito patrocinio, a prescindere da qualsiasi limite di reddito e/o documentazione a supporto della suddetta richiesta.

E’ sempre la legge ad individuare queste ipotesi specifiche in cui non si tiene conto del limite di reddito al fine della ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato. E’ il caso di soggetti, appartenenti alle cosiddette fasce deboli (nel senso di una minor possibilità di difesa) quali gli anziani, i bambini e le donne, che risultino vittime di reati di particolare allarme sociale e cioè di maltrattamenti in famiglia/mutilazione degli organi genitali femminili/violenza sessuale/atti sessuali con minorenni/atti persecutori (stalking)/riduzione in schiavitù/prostituzione minorile/tratta di persone/corruzione di minorenni/adescamento di minorenni.

La Corte Costituzionale ha infatti affermato definitivamente il diritto, per la persona offesa da uno di questi reati, a vedersi sempre accolta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, senza che alcun giudice possa opporsi adducendo motivi di reddito; d’altro canto anche la Corte di Cassazione, in riferimento ad un caso riguardante una vittima di stalking, ha statuito che la richiesta da lei presentata per il patrocinio a spese dello Stato doveva essere automaticamente accolta dal giudice, a prescindere dalla mancata indicazione dei redditi.


Avv. Guglielmo Mossuto


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