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Fino a quando vanno mantenuti i figli?

Molti genitori si domandano fino a che età dovranno provvedere al mantenimento dei figli, se questo momento sia ad esempio collegato al conseguimento della laurea o di una indipendenza economica.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che effettivamente il criterio da utilizzare è proprio quello dell’indipendenza economica. In questo caso il giovane perde il suo diritto al mantenimento, ma ciò succede anche quando egli, pur avendo raggiunto una certa età, sia ancora disoccupato.

Il criterio dell’età dovrà essere considerato in riferimento al percorso di studi scelto; nel caso in cui il giovane abbia deciso di non proseguire gli studi, sarà suo onere darsi da fare per reperire un’attività lavorativa, non potendo più contare sul l’assegno di mantenimento in automatico.

Anche il ragazzo che avrà deciso di laurearsi, magari scegliendo un corso di studi che richieda una specializzazione, non potrà comunque dare per scontato che, anche se gli studi non proseguono regolarmente con impegno (ad esempio nel caso di studente ampiamente fuori corso), il mantenimento gli verrà corrisposto in automatico, pur oltre i trent’anni. In quest’ultimo caso non sarà neanche richiesto al genitore di provare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età scatta la presunzione di “disoccupazione colpevole”.

Dunque il mantenimento è dovuto (anche dai genitori separati, ed in proporzione alle rispettive capacità economiche) fino all’effettiva indipendenza economica o nonostante il figlio sia disoccupato (a meno che, come sopra specificato, la sua età non induca a pensare che la disoccupazione sia dovuta alla sua pigrizia).

Indipendenza economica significa che il figlio dovrà aver raggiunto un reddito certo e con questo non si intendono le ipotesi di un contratto stagionale o di formazione professionale o a tempo determinato per pochi mesi senza possibilità di rinnovo, mentre con un contratto part-time o un assegno di ricerca egli potrebbe perdere il mantenimento.

Si precisa infine che l’assegno di mantenimento non spetta neppure al trentenne laureato che non lavori perché ancora non ha trovato un lavoro nel campo di studi prescelto; una volta finito il percorso di studi e raggiunta una certa età, il figlio laureato dovrà comunque emanciparsi dai genitori iniziando a cercarsi un lavoro anche se al di fuori del campo di studi svolto, se al momento non vi sono altre possibilità, perché non è ammissibile che sia ancora mantenuto dalla famiglia.

Del resto sia la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che quella della Cassazione richiedono che il figlio laureato già ultra trentenne entri senza indugio nel mercato del lavoro anche se ciò significhi, pur temporaneamente, ridimensionare le proprie aspirazioni, e senza invece attendere per anni un’offerta di lavoro che sia consona alle proprie aspettative.

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto