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E’ stalking presentarsi al luogo di lavoro della ex?

Avvocato Guglielmo Mossuto • apr 26, 2022

L’ultima sentenza della Corte di Cassazione


Una recente sentenza della Suprema Corte ha affrontato proprio un caso del genere, stabilendo che anche condotte apparentemente innocue ma in realtà deleterie per la persona offesa possono costituire reato. Di per sé, stare davanti alla vetrina di un negozio è un comportamento del tutto lecito; se, però, ciò è finalizzato a controllare la commessa all’interno, allora le cose cambiano.

Il reato di stalking, o meglio di “atti persecutori”, così come definito all’art. 612 bis del nostro codice penale consiste in una condotta persecutoria ripetuta nel tempo la quale provochi, nella vittima, una delle seguenti conseguenze:

·        un grave e perdurante stato di ansia o di paura;

·        il timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto;

·        il cambiamento delle abitudini di vita.

In assenza di una di queste conseguenze, la condotta del colpevole è in grado solamente di procurare fastidio, dando così luogo al diverso reato di molestie.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15262 del 20 aprile 2022 ha statuito che commette stalking l’uomo che, una volta a settimana, si apposta davanti al luogo di lavoro della vittima con l’intento di spiarla.

Nella fattispecie, è stato condannato per atti persecutori l’uomo che, puntualmente, ogni sabato, si recava davanti alla vetrina del negozio dove la vittima lavorava per poterla guardare tutto il tempo e, se possibile, per parlarci; e ciò, nonostante i ripetuti rifiuti della persona offesa. In tale caso, la donna perseguitata dallo stalker si era vista costretta a farsi accompagnare sul luogo di lavoro dal proprio compagno, il quale doveva poi restare per tutto il giorno nei paraggi per tranquillizzare la vittima, la quale si sentiva in pericolo. Era chiaro dunque che tale comportamento dell’ex provocasse nella donna un grave e perdurante stato d’ansia e di paura tale da farle cambiare le proprie abitudini di vita.

A nulla è valsa la difesa dell’imputato, basata sulla teoria che il comportamento del soggetto avrebbe solamente infastidito la vittima, potendo quindi al massimo integrarsi il reato di molestie.

I Giudici della Corte di Cassazione precisano che lo stalking è un reato caratterizzato da una serie di condotte, minacciose o moleste le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che diventano penalmente rilevanti quando sono ripetute nel tempo, sempreché si verifichi una delle conseguenze negative per la vittima sopra richiamate.

In passato la Cassazione ha addirittura affermato che anche regalare fiori può integrare il reato di stalking quando la condotta risulti ossessiva e non gradita.

Pertanto, la Cassazione afferma che può essere punito per stalking chi infastidisce la vittima anche un giorno solo a settimana.

E se la persona offesa, come nel caso della sentenza in commento, era legata sentimentalmente al reo, la pena è addirittura aumentata, trattandosi di una forma aggravata del reato di stalking.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto