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E' possibile pignorare il TFR?

Attraverso il pignoramento presso terzi il creditore soddisfa il suo diritto di credito mediante beni di cui non è in possesso il debitore come ad esempio somme di denaro che devono essere a questo versate da un terzo soggetto (ad esempio il datore di lavoro)
La procedura inizia, ovviamente dopo la notifica dell'atto di precetto, con la notifica dell'atto di pignoramento che in questo caso viene effettuata nei confronti del debitore e del terzo pignorato.
In particolare, al terzo pignorato viene intimato di comunicare al creditore se effettivamente è debitore del debitore e a quanto ammonta la somma che deve al debitore.
Se il creditore non riceve la dichiarazione, ne darà atto in udienza e il Giudice fisserà una seconda udienza alla quale è chiamato a comparire personalmente.
Se il creditore fornisce una dichiarazione positiva oppure non si presenta neppure alla seconda udienza, il Giudice, ritenendo il credito non contest ato emetterà l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate con la quale intima al terzo pignorato di versare al creditore le somme pignorate.
Il terzo potrà contestare l'ordinanza attraverso l'opposizione agli atti dell'esecuzione ma dovrà fornire prova di non essere stato a conoscenza del procedimento per irregolarità della notifica.

Cosa succede in caso di pignoramento del TFR?

Il trattamento di fine rapporto non è altro che una parte della retribuzione che spetta al lavoratore che, anzichè essere corrisposta durante il rapporto di lavoro, viene corrisposta dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per essere assoggettato a pignoramento, un credito deve essere certo e liquido, mentre non è richiesta la sua esigibilità.
Il TFR si presenta senza dubbi come un credito certo , in quanto non vi sono dubbi sulla sua esistenza, e liquido , essendo espresso in denaro e determinato nel suo ammontare. Per tale motivo quindi ben potrà essere oggetto di pignoramento.
La parte di retribuzione accantonata a titolo di TFR presenta infatti un'intrinseca capacità di soddisfare il diritto di credito seppur potenziale e futura e la cessazione del rapporto di lavoro rappresenta solo il momento a partire del quale è esigibile.

by Avv. Guglielmo Mossuto