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Circolazione stradale: cosa rischia chi investe una persona?

A tutti è noto quanto sia rischioso attraversare la strada, anche nei punti consentiti. C’è sempre la possibilità di imbattersi in un conducente imprudente o in un pirata della strada che procede a folle velocità.

Chi attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali non commette una violazione del Codice della strada se quelle più vicine si trovano ad oltre 100 metri. Tuttavia, anche se violata tale norma, non è possibile escludere la responsabilità dell’automobilista che non vede il pedone e lo investe. La giurisprudenza ha di fatto formulato una sorta di presunzione di responsabilità a carico dell’automobilista. Essere alla guida di un mezzo a motore può determinare un maggior pericolo per gli altri utenti della strada e i pedoni sono comunque tutelati anche se attraversano non proprio sulle strisce ma solo in prossimità. In tal senso Cass. Pen. n. 4738/2021 ha condannato per omicidio colposo l’autista di un autocarro che ha investito un uomo al di fuori delle strisce pedonali.

Investire una persona, anche fuori dalle strisce pedonali, può quindi costituire reato. Sarà onere dell’automobilista dimostrare che la colpa dell’incidente non è sua. Ai fini dell’individuazione del colpevole, conta più che altro la prevedibilità e l’evitabilità dell’incidente.

In generale chi cagiona ad altri una lesione o la morte, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, può incorre in una responsabilità sia di tipo penale che civile.

La responsabilità penale è più o meno severa a seconda dell’entità delle lesioni e delle violazioni del Codice della Strada. Tra le fattispecie colpose vi rientrano le lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis c.p., punito di base con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, e la più grave fattispecie di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p., in caso di morte, punito di base con la reclusione da 2 a 7 anni.

Le pene dei sopramenzionati reati sono poi aggravate, e possono essere aumentate anche fino ad anni 18 di reclusione, al verificarsi di talune circostanze. Ad esempio qualora il conducente cagioni la morte di più persone, oppure in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure se il conducente si dà alla fuga, oppure nel caso di veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, o persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, o sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, ed altre ancora.

La responsabilità penale è solo del conducente, anche se il veicolo è di proprietà di un altro.

La responsabilità civile invece attiene al risarcimento del danno. Questo viene coperto dall’assicurazione del proprietario dell’auto, anche se condotta da altro soggetto. L’assicurazione copre il danno alla persona offesa nei limiti del massimale sottoscritto con la polizza. Inoltre l’assicurazione non può rivalersi nei confronti dell’assicurato a meno che questi non abbia violato le condizioni di polizza, come ad esempio, l’aver guidato senza patente o in stato di ebbrezza alcolica.

Il risarcimento alla persona offesa concerne tutti i danni non patrimoniali come i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro, che rientrano nella nozione di danno biologico, o come i danni morali e esistenziali. Inoltre vi sono i danni di carattere patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio, danno emergente, sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso, lucro cessante. Nel caso infausto di decesso della persona offesa, ai familiari superstiti spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale del loro congiunto.

Avv. Guglielmo Mossuto

Firenze, 25 luglio 2023