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CHI PAGA I DEBITI EREDITARI

Alla morte di una persona, si apre la successione ereditaria. L’eredità si può devolvere per testamento o per legge. I successori, testamentari e legittimari, sono definiti “chiamati all’eredità” fino al momento dell’accettazione. Con l’accettazione dell’eredità, il “chiamato” pone in essere un atto giuridico che lo qualificherà come erede; perciò, sarà solo al momento dell’accettazione dell’eredità che gli eredi acquistano tale qualifica. Assumere il ruolo di erede significa subentrare nella titolarità dell’asse ereditario (compreso di ogni rapporto, credito o debito). Non è ammessa un’accettazione parziale dell’eredità, ed è proprio per il peso che richiede la decisione, che l’ordinamento lascia un tempo di dieci anni dall’apertura della successione per poter accettare o meno e quindi acquistare o meno la qualità di erede.

Si distingue tra due tipi di accettazione: quella pura e semplice e quella con beneficio d’inventario. Con la prima il patrimonio del defunto e il patrimonio dell’erede si confondono e quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dei pesi ereditari anche oltre il valore dei beni che ha ereditato. Accettando con il beneficio d’inventario invece, l’erede risponde per le passività del defunto limitatamente a quanto ereditato come attivo, questo perché il patrimonio del defunto non si confonde col proprio patrimonio personale, che in questo modo non è intaccato.

Si deve tenere conto che un comportamento concludente sui beni ereditari dopo l’apertura della successione (ad esempio la riscossione di un credito del defunto) comporta accettazione pura e semplice dell’eredità in modo tacito, per cui se si ha intenzione di rifiutare l’eredità o accettare con beneficio, è necessario stare molto attenti anche in relazione ai rapporti con i terzi.

La responsabilità per i debiti ereditari scatta infatti nel momento stesso dell’accettazione. Ciascun erede è responsabile dei debiti del defunto che non sono ancora caduti in prescrizione e comunque solo in proporzione alla propria quota ereditaria, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Questo significa che i creditori possono agire nei confronti di ciascun coerede non per l’intero debito ma solo per una parte proporzionale alla loro quota, ma anche che il testatore può disporre che i debiti siano posti a carico di uno o di alcuni soltanto dei coeredi. Dato però che il testatore non può derogare alla responsabilità che hanno i coeredi nei confronti dei creditori, quello che succede è che le sue previsioni hanno effetto solo nei rapporti interni: un erede, quindi, potrebbe essere comunque chiamato a pagare oltre il valore della sua quota ma può chiedere il rimborso agli altri coeredi, a ciascuno in proporzione di ciò che ha avuto in eredità.

Per quanto riguarda la situazione dei legatari, coloro che - a differenza degli eredi - acquisiscono solo uno specifico bene dal patrimonio del defunto, per i debiti rispondono solo a patto che i creditori non siano rimasti soddisfatti a seguito dell’aggressione della quota degli eredi e comunque, rispondono nei limiti del valore del bene avuto come legato.  

Avv. Guglielmo Mossuto

by Avv. Guglielmo Mossuto