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Bullismo e cyberbullismo – Le offese in tenera età

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Avv. Guglielmo Mossuto

Avv. Guglielmo Mossuto

L’ 8 Gennaio 2014 è stato approvato il primo Codice di Autoregolamentazione sul Cyberbullismo, nel quale, tale pratica è definita come “l’insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in essere da un minore, singolo o in gruppo, che colpiscono o danneggiano un proprio coetaneo incapace di difendersi.” In buona sostanza potrà parlarsi di cyberbullismo quando la condotta sarà praticata attraverso internet. In particolare attraverso i social network come TikTok, i telefoni cellulari con messaggi su WhatsApp ed altre chat.

Per parlare di cyberbullismo si deve prima capire cosa si intende per “bullismo”, termine spesso ridondante nei titoli di cronaca degli ultimi tempi storici.

Quando si parla di bullismo si fa riferimento ad una ripetizione di comportamenti aggressivi, fisici e psicologici, che il soggetto agente mette in atto nei confronti di una persona che non è in grado di difendersi. Sono considerati atti di bullismo gli insulti, le offese, i piccoli furti, le percosse, le minacce.

In cosa si riconosce riconoscere il bullismo? Nell’intenzionalità del comportamento aggressivo posto in essere nei confronti della vittima; nelle ripetute azioni persecutorie; nel potere del persecutore che agisce con prepotenza infierendo sulla vittima con crudeltà. Altro elemento caratterizzante è poi la vulnerabilità della vittima per cause attinenti a età, sesso, caratteristiche fisiche, comportamento, linguaggio, difetto fisico.

Se ha già compiuto 14 anni la vittima potrà richiedere aiuto da solo o con l’aiuto dei genitori o di chi ne fa le veci. A tale richiesta potrà conseguire l’oscuramento, la rimozione o il blocco del contenuto lesivo diffuso nella rete Internet.

Ciò può essere richiesto al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media e, se dopo 24 ore si è avuto comunicazione sull’esito positivo dell’istanza, si può fare la stessa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

In alcuni casi, le condotte di cyberbullismo possono costituire reato secondo il codice penale e quindi, in tali circostanze è possibile presentare querela o denuncia alle autorità competenti.

Per le vittime di bullismo che hanno meno di 14 anni possono intervenire i loro genitori. Se la condotta integra reati come percosse o lesioni, diffamazione, minacce, molestie, stalking (atti persecutori), revenge porn (diffusione di immagini compromettenti) o vere e proprie violenze è possibile sporgere una denuncia-querela all’Autorità giudiziaria, direttamente presso la Procura della Repubblica o tramite le forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri).

In questo modo, si avvia il procedimento penale finalizzato ad accertare la responsabilità e ad ottenere la condanna del responsabile. Nel processo penale ci si potrà costituire parte civile per ottenere il risarcimento dei danni in caso di condanna. Non vi sono limiti di età, invece, per la vittima di bullismo. Tali limiti si potranno avere per chi commette il reato, poiché si potrà procedere penalmente nei confronti del bullo solamente se questi ha già compiuto 14 anni: al di sotto di tale età il ragazzo non è imputabile.

Se si è vittima di cyberbullismo il caso potrà essere segnalato al Garante privacy per far rimuovere dal web o dai social i contenuti offensivi.

Nel caso in cui il bullismo si verifichi a scuola si potrà richiedere l’intervento del dirigente scolastico. La legge, infatti, impone ad ogni istituto di nominare un referente che si occupi delle segnalazioni riguardanti il bullismo e il cyberbullismo, e il collegio dei docenti, con un’apposita riunione del consiglio di classe, può sospendere i bulli per un determinato periodo, in base a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e dal Piano di offerta formativa.

Nel caso in cui non vi sia la volontà di sporgere subito denuncia, si potrà fare istanza al questore della città di residenza per chiedere un ammonimento recandosi in questura, raccontando il fatto e chiedendo di ammonire il responsabile della condotta. La richiesta di ammonimento può essere avanzata al questore direttamente dal minore se ha già compiuto i quattordici anni.

Il questore, assunte le informazioni necessarie, convocherà il bullo insieme ad almeno un genitore (o ad altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), lo ammonirà oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con l’avvertenza che, in caso contrario, verrà intrapreso un procedimento penale nei suoi confronti. L’ammonimento del questore può essere invocato a condizione che:

• non sia già stata proposta querela o denuncia;

• i fatti siano commessi mediante l’uso di internet in qualsiasi forma, quindi anche attraverso i sistemi di messaggistica;

• i bulli siano minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni (non ancora compiuti);

• le vittime siano minorenni (anche al di sotto dei quattordici anni);

• con la condotta sia stato commesso anche un reato.

In sede civile, è possibile chiedere il risarcimento dei danni: personalmente al bullo, se maggiorenne; ai genitori del bullo, se il figlio è ancora minorenne; alla scuola frequentata dal bullo di età inferiore ai 18 anni.

Per ottenere il risarcimento è necessario dimostrare il comportamento illecito da parte del bullo dimostrando che da tale condotta sia derivato un danno alla vittima. Per questo motivo, è utile un certificato medico (ad esempio nel caso in cui la vittima sia stata picchiata) nonché l’indicazione di eventuali testimoni che abbiano assistito ai fatti. Nei casi più gravi e delicati è opportuno munirsi di una perizia medico-legale o psicologica.

I genitori del bullo, da parte loro, dovranno dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. La scuola, invece, dovrà provare di aver adottato ogni misura possibile per prevenire episodi di bullismo.