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ASSEGNO DIVORZILE: COME DEVE ESSERE CALCOLATO SECONDO LE SEZIONI UNITE

La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite è arrivata!L'anno scorso la Cassazione aveva stabilito che nel valutare il diritto a percepire l'assegno divorzile e nel determinare il suo ammontare il Giudice non dovesse più tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma si doveva tener conto della capacità del coniuge più debole sia in un'ottica reddituale che lavorativa. [1]Altre sentenze successive poi sembravano aver riaperto la strada del tenore di vita.La questione era stata così rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la pronuncia di oggi sono intervenute sul contrasto chiarendo quali siano i criteri di calcolo che il Giudice deve seguire nel determinare l'importo dell'assegno divorzile. [2]In primis si evidenzia che il giudice è chiamato a eseguire una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali.Una valutazione da effettuarsi sulla base di un criterio composito, ai fini della quale assumono pertanto rilievo elementi come il contributo dell'ex coniuge alla formazione del patrimonio, la durata del matrimonio e la potenzialità futura in relazione all'età.Ma cerchiamo di capirci meglio!Va innanzitutto escluso, in netta rottura con quanto affermato un anno fa dalla stessa Cassazione, che l'assegno di divorzio abbia come unico fine quello di garantire l'indipendenza del coniuge più debole.Bisognerà invece tenere conto di una serie di circostanze, alcune delle quali indicate nella stessa legge sul divorzio all'art. 5, che costituiscono dei veri e propri indicatori per compiere una valutazione nel rispetto del principio di pari dignità , posto dalle Sezioni Unite come fondamento della loro decisione insieme a quello di solidarietà. Principi che persistono anche dopo lo scioglimento del vincolo.Particolare rilievo viene dato dalle Sezioni Unite al contributo dato alla famiglia dal coniuge debole.Pertanto il Giudice dovrà tenere conto ad esempio della decisione presa concordemente dai coniugi, per cui uno dei due si sarebbe dedicato a tempo pieno alla famiglia per favorire la carriera dell'altro.Alla luce di ciò, d'ora in poi l'assegno divorzile sarà escluso ogni qualvolta che il coniuge che lo richiede risulti in grado di poter raggiungere la propria indipendenza economica e non abbia dato un apporto significativo alla formazione del patrimonio familiare.Perchè si abbia diritto all'assegno, sarà necessario che la disparità economica tra i coniugi dipenda da scelte di vita effettuate in costanza di matrimonio. In questo modo si esclude che si producano effetti vantaggiosi nei confronti di un solo coniuge a seguito di scelte di vita di entrambi.Affermano in conclusione le Sezioni Unite:" (..) così viene in luce, in particolare, il valore assiologico del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex art. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".

by Avv. Guglielmo Mossuto