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Assegnazione dei figli in caso di separazione di coppia sposata o convivente

Avvocato Guglielmo Mossuto • mag 13, 2022

Sia nel caso di coppia sposata che in quello di coppia di fatto che si separi, la collocazione (o per dirla in modo più popolare, l’ “assegnazione”) dei figli, segue le stesse regole.

Innanzitutto va detto che i genitori potranno sempre accordarsi su quale tra i due rivestirà il ruolo di genitore con cui il figlio andrà a vivere stabilmente, senza nulla togliere al diritto-dovere, per l’altro, di vederlo secondo il calendario stabilito.

Qualora su questo punto non vi sia accordo, ciascuno dei due genitori potrà presentare un ricorso giudiziale per definire ogni aspetto della gestione dei figli.

Il Tribunale si pronuncerà sul collocamento (il luogo ove i figli andranno a vivere stabilmente, la loro dimora abituale, che coinciderà con la residenza di uno dei due genitori) e sull’affidamento.

Per il primo aspetto il Giudice deciderà quale dei due genitori sia il più adatto a prendersi cura dei figli minorenni (i maggiorenni potranno decidere autonomamente dove vivere o con chi) tenendo anche conto della volontà del bambino, e, se maggiore di 12 anni, dovrà sentirlo personalmente. La “Cassazione” ha negato che esista una vera e propria preferenza giuridica nei confronti delle madri rispetto ai padri, ma nei fatti nella gran parte dei casi il giudice colloca il figlio minorenne presso la madre.

Vi sono casi in cui la madre si dimostri incapace di svolgere il proprio compito ed anzi la sua presenza sia di pregiudizio per il minore, e dunque verrà scelto il padre come genitore collocatario. Neanche l’eventuale disoccupazione della madre potrà essere di ostacolo alla collocazione del figlio presso di lei. Infatti in tal caso il Giudice disporrà il mantenimento a carico del padre.

Per ciò che concerne l’abitazione coniugale, essa verrà assegnata dal Giudice al genitore con cui i figli andranno a vivere, anche se non di proprietà. Il genitore che non avrà i figli con sé conviventi avrà comunque diritto a vederli (dovrà essere presente fisicamente e affettivamente in ogni fase della loro crescita) così come questi ultimi hanno diritto a mantenere legami stabili con entrambi i genitori (diritto alla bigenitorialità). La madre o comunque il genitore presso i cui figli saranno collocati, non potrà denigrare l’altro o sminuirne la figura o addirittura impedirne le visite, potendo in tal caso perdere la collocazione (e di conseguenza la casa) o subire una sanzione amministrativa.

L’affidamento riguarda invece il potere-dovere dei genitori di prendere le decisioni relative alla crescita ed all’istruzione/educazione dei figli. La regola generale è quella dell’affidamento condiviso (tale potere spetta ad entrambi i genitori). Dunque nel caso in cui il figlio sia collocato presso la madre, quest’ultima dovrà in ogni caso concordare tali scelte con l’ex marito o l’ex compagno, non potendo mai escluderlo da queste decisioni. Solo nel caso vi sia un’urgenza, il genitore potrà decidere autonomamente, salvo poi comunque l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’altro.

L’affidamento potrà invece essere stabilito esclusivo dal Giudice, cioè solo in capo ad un genitore, quando uno dei due sia totalmente incapace di adempiere ai propri doveri ed anzi la sua stessa presenza nella vita del figlio potrebbe arrecargli danno (ad esempio nel caso di genitore con patologie gravi o condannato per reati gravi o genitore che non abbia mai provveduto economicamente e si sia sempre totalmente disinteressato del proprio figlio).

Il genitore non collocatario, oltre a versare un assegno di mantenimento (stabilito dal Giudice in relazione alle capacità economiche di entrambi i genitori) per partecipare economicamente alla gestione quotidiana dei figli, dovrà versare anche la metà (solitamente) delle spese straordinarie cioè quelle necessarie per visite mediche, gite, libri scolastici, spese sportive ecc.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto