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Risarcimento Danni

Aerei e vacanze: volo ritardato, cosa fare

I

In caso di volo aereo ritardato, da non confondere col volo cancellato, il soggetto che ha risentito del ritardo può agire per il risarcimento del danno. Il volo cancellato è il volo che non è stato effettuato, invece il volo ritardato fa riferimento all’aereo che parte ad un orario successivo rispetto a quello originariamente stabilito. Un caso limite si ha quando i passeggeri vengono trasportati su un altro volo la cui partenza è ritardata rispetto a quella originariamente prevista, in questo caso la giurisprudenza vuole che sia considerato come “cancellato” il volo originario, se c’è stato a tutti gli effetti un cambio del vettore – aereo - e la programmazione di quest’ultimo è diversa da quella del volo originario. Qui tratteremo solo del volo ritardato e della giurisprudenza recente sul tema. Il passeggero che subisce il ritardo, può agire per ottenere il risarcimento del danno. Per procedere all’azione di risarcimento dovrà provare la fonte del suo diritto, ossia il contratto con cui è nato il suo diritto a prendere quell’aereo (in orario) e il termine di scadenza. Quindi, in giudizio, su di lui ricadrà l’onere probatorio: sarà lui che dovrà produrre prova, ad esempio attraverso il biglietto di viaggio nominativo, e poi allegare l’inadempimento della controparte. La controparte, la compagnia aerea convenuta, potrà invece provare l’avvenuto adempimento, o che il ritardo sia al di sotto delle soglie di rilevanza stabilite nell’articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004. Il regolamento contiene regole in materia di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione volo o di ritardo prolungato, contiene inoltre regole in materia di compensazione pecuniaria, per disciplinare l’indennizzo a cui ha diritto il passeggero se il ritardo supera le tre ore. L’indennizzo per ritardo del volo, stabilisce la giurisprudenza europea recente, è dovuto anche se causato da una o più coincidenze previste in un’unica prenotazione. La prenotazione, anche se comprendente più voli, se questi risultano connessi da una o più coincidenze, ai fini dell’attribuzione del diritto di indennizzo deve infatti considerarsi unica. In questi casi, l’aereo che ha realizzato una seconda tratta non può opporre la cattiva esecuzione del volo precedente: il passeggero avrà comunque diritto all’indennizzo. Il passeggero che subisce quindi un ritardo prolungato può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria e ha diritto di farlo nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza. Se il ritardo prolungato riguarda un volo non comunitario, gli strumenti sopra descritti non sono applicabili, poiché si fa riferimento al regolamento CE 261/2004, che fa riferimento alla sola Comunità Europea.

Avv. Guglielmo Mossuto

Avv. Guglielmo Mossuto - 15 febbraio 2023