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Account utente cancellato dai social

Avvocato Guglielmo Mossuto • dic 31, 2021

La pronuncia della Corte di appello dell’Aquila (Sent. 1659/2021)

La vicenda da cui trae origine la decisione della Corte d’appello nasce dalla sospensione per oltre quattro mesi da Facebook di un utente per aver pubblicato alcune foto di Mussolini, didascalie e commenti che evocavano la sua appartenenza politica di tipo fascista.

Il social network aveva sospeso in più occasioni l’account per violazione degli «standard della comunità». L’utente, a seguito del ricorso proposto, aveva ottenuto dal tribunale la condanna di facebook a risarcirlo di 15mila euro a titolo di danno morale.

La Corte d’appello dopo aver ritenuto lecite le prime due sospensioni dell’account effettuate per commenti lesivi dell’altrui reputazione, visto che l’utente aveva, tra l’altro, definito “stupido” il proprio interlocutore, riteneva illegittime le successive, visto che «la mera pubblicazione di una foto con un commento che si limita all’espressione del proprio pensiero (…) non si ritiene sufficiente a violare gli standard della comunità».

Questa pronuncia fa seguito ad altre che avevano enunciato il medesimo principio, ovvero che i social devono, oltre a riattivare l’accesso al profilo, risarcire i danni agli utenti in caso di post ed account cancellati ingiustamente.

Se è vero che la libertà di espressione tutelata dalla nostra costituzione, ad oggi, si esercita in gran parte tramite i social network è anche vero che questi non possono ingiustamente disattivare un account a meno che non vengano violate le linee guida. Laddove queste regole siano generiche, il gestore della piattaforma finisce per auto-attribuirsi un ampio potere di valutazione del comportamento dell’utente.

Ed è proprio su questa discrezionalità che i giudici possono subentrare e giudicare se la decisione del social network di cancellare l’account all’utente sia lecita o meno.

Aprendo un account su un social network non facciamo altro che stipulare un contratto per adesione mediante il ricorso a moduli online predisposti unilateralmente dal social network stesso.
L’adesione al contratto comporta il sorgere di doveri reciproci. Se da un lato la piattaforma mette a disposizione una community, dall’altro l’utente gli concede la facoltà di usare, a determinate condizioni e per fini commerciali, i propri dati personali.

Ogni social network ha il diritto di stabilire un codice comportamentale e può quindi introdurre clausole che gli attribuiscono poteri di valutazione prima e di rimozione poi dei post degli utenti e di sospensione degli account.

Il proprietario dell’account rimosso o sospeso potrà come prima cosa proporre un reclamo al social network attraverso i meccanismi previsti dalla piattaforma o eventualmente tramite email.

Contro il suo eventuale silenzio o diniego deve presentare un ricorso in tribunale tramite il proprio avvocato. In tale sede sarà il giudice a valutare se sussistono effettivamente gli estremi per la chiusura del profilo o se invece la punizione adottata dal social sia del tutto ingiustificata.

L’utente ingiustamente bannato da un social network ha diritto di ottenere il ripristino dell’account e il risarcimento del danno subìto a causa della sospensione delle proprie relazioni sociali e/o dell’attività lavorativa esercitata attraverso l’account stesso.

Avv. Guglielmo Mossuto


by Avv. Guglielmo Mossuto